Oggetto di controversia un contribuente che prestava servizi di call center a favore di imprese associate all'estero. Il contribuente in qualità di service provider e come entità meno complessa aveva adottato come metodo di determinazione dei propri prezzi di trasferimento il transational net margin method utilizzando come indicatore del profitto di libera concorrenza il rapporto tra risultato operativo sui costi di produzione (operating profit/operating costs). Il metodo in questione prevede che il risultato operativo di libera concorrenza venga ad essere determinato applicando ai costi operativi il mark up "normale" dato dal rapporto percentuale tra operating profit ed operating costs derivato da una analisi di benchmark volta alla individuazione di soggetti comparabili.

Il comportamento del contribuente
Per l'anno d'imposta accertato, il contribuente aveva applicato il margine derivante dalla analisi di benchmark effettuata, ma aveva anche eseguito degli aggiustamenti alla base di costo (somma di tutti i costi operativi), sottraendo da essa i costi di start up relativi al primo anno di attività e l'importo delle svalutazioni dei crediti commerciali infragruppo. La giustificazione addotta, relativa agli aggiustamenti posti in essere, consisteva nella considerazione che i costi di start up e di svalutazione dei crediti commerciali fossero dei costi di natura straordinaria da escludere dai costi operativi al fine della determinazione del risultato operativo "normale". I verificatori non hanno contestato né il metodo applicato, né l'analisi di benchmark realizzata dal contribuente, ma non hanno invece ritenuto di poter considerare le svalutazioni dei crediti infragruppo "circolanti" come costo straordinario. La società verificata ha accettato la rettifica operata dalla Amministrazione finanziaria, ma ha comunque presentato ricorso presso il Commissioner of Income Tax (Appeals) avverso le sanzioni pecuniarie irrogate. La corte di primo grado ha sposato le ragioni del contribuente, ma il fisco indiano non si è arreso e ha presentato ricorso in appello.

Il giudizio di appello
L'Income Tax Appellate Tribunal ha preso le mosse dal "Explanation 7 to Sec. 271(1)(c) del Income Tax Act, del 1961" il quale, in materia di sanzioni, dispone che: "Where in the case of an assessee who has entered into an international transaction defined in section 92B, any amount is added or disallowed in computing the total income under…omissis…, then, the amount so added or disallowed shall …omissis…, be deemed to represent the income in respect of which particulars have been concealed or inaccurate particulars have been furnished, unless the assessee proves…omissis…that the price charged or paid in such transaction was computed…omissis…in good faith and with due diligence".
Sostanzialmente, la legge tributaria indiana esclude che possano essere imposte sanzioni su un aggiustamento del reddito imponibile in seguito ad una rettifica di transfer pricing se il contribuente riesce a dimostrare che la determinazione dei propri prezzi di trasferimento è stata effettuata in buona fede e con la "dovuta diligenza".
Ciò significa che l'attenzione della corte di appello doveva incentrarsi sulla valutazione del comportamento del contribuente nel corso della verifica e sulla questione se potesse considerarsi dubbia o meno, nel caso concreto, l'inclusione della svalutazione di crediti commerciali tra le attività di natura straordinaria, anziché tra quelle di natura ordinaria. L'Itat ha ritenuto, da un lato, che la questione non fosse affatto pacifica, a nulla rilevando l'accettazione della rettifica da parte del contribuente; la corte ha anche riconosciuto che la società verificata avesse tenuto un comportamento assolutamente collaborativo e trasparente di "full disclosure". In conclusione il tribunale d'appello, riconoscendo la buona fede e la diligenza nella condotta del contribuente, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria secondo quanto stabilito dalla Sec. 271(1)(c) dell' Income Tax Act, disponendo che non potessero essere irrogate le sanzioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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