La sentenza n.12138 del 26 maggio 2009 della Corte di Cassazione ha fissato il concetto di operatore qualificato, al centro di numerose vertenze tra banche e imprese: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, si recita, è di per se valida ed esonera la banca da ogni verifica. A meno che la società non dimostri in giudizio che la discordanza tra la dichiarazione e la reale competenza ed esperienza era conosciuta o agevolmente conoscibile dall'intermediario. Le diverse Corti di merito hanno però finora dimostrato ancora una concezione differente della problematica.
Una prima linea (derivante da una sentenza del Tribunale di Torino) rigetta le domande risarcitorie di una Srl in quanto, nel corso della causa, la banca ha dimostrato che la cliente aveva già sottoscritto altri derivati per gestire il rischio di cambio euro/yen e che il firmatario legale rappresentante aveva competenza nel "meccanismo dei tassi". La società ricorrente non ha al contempo offerto prova contraria ossia la consapevolezza della banca della propria inesperienza in strumenti finanziari.
Ad esiti opposti è giunto il tribunale di Reggio Emilia il quale, con sentenza n. 1281 del 02 ottobre 2009, accoglie la domanda di una Srl che ha richiesto in giudizio al risoluzione dei contratti di swap ancora in corso per violazione, da parte dell'istituto di credito, delle norme di condotta. Il risultato giudiziario è stato quello di risolvere i contratti in corso, condannando la banca a risarcire all'impresa i flussi di cassa già pagati e ha dichiarato non dovuti quelli addebitati. In particolare, nel dispositivo, vengono evidenziati quali elementi devono essere provati in causa dalle imprese per invalidare la dichiarazione. Il Tribunale emiliano ritiene sufficiente, per giustificare la mancanza di competenza ed esperienza, il fatto che i titolari dell'azienda avessero la licenza elementare e media;il fatto che non vi fosse, all'interno della stessa, personale qualificato in materia finanziaria (l'esperienza deve essere specifica ossia riguardare proprio i prodotti sottoscritti); che la società fosse una microimpresa avente un oggetto sociale non finanziario. Inoltre si rileva che il tribunale ha ritenuta invalida la dichiarazione, anche se rilasciata su un foglio separato dal contratto quadro. L'importante sentenza inoltre ribadisce alcuni principi essenziali: a) la banca non può limitarsi a consegnare la documentazione informativa scritta ma deve concretamente mettere il cliente nella situazione di poter comprendere effettivamente ciò che sottoscrive b)è inadeguato lo swap( con scadenza a medio lungo termine) che viene stipulato a fronte di un indebitamento a breve termine c) la rinegoziazione di un derivato è sempre speculativa perchè posticipa una perdita, confidando in eventi futuri che possano ridurla oppure eliminarla.

Fonte: Tortelotti Fabrizio

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