Nuovo look e numerosi aggiornamenti per il modello AA5. Ad utilizzarlo i contribuenti diversi dalle persone fisiche (enti, associazioni, eccetera) non tenuti alla dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, per richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale, per comunicare variazioni dati, e per segnalare, esclusivamente con modalità telematica, fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni: il battesimo a partire dal 1° febbraio 2010.

La nuova versione - disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate insieme al provvedimento di approvazione del 21 dicembre firmato dal direttore, Attilio Befera, alle specifiche tecniche e alle istruzioni -, a parte la veste grafica rinnovata, presenta un inedito "quadro D" e significativi cambiamenti sia per quanto riguarda le modalità di presentazione (differenziate secondo il tipo di operazione da effettuare) sia per la compilazione stessa del modello.

Modalità di presentazione
Per l'inoltro occorre innanzitutto distinguere il motivo per cui il modello è utilizzato.

Codice fiscale - Diventano buoni tutti gli uffici delle Entrate per la richiesta di attribuzione del codice fiscale. Si semplifica, così, in modo sostanziale, la procedura che non tiene più conto del domicilio fiscale e dello sportello di competenza del contribuente.
Sempre per avere il CF, senza recarsi presso gli uffici finanziari, si può utilizzare il servizio postale mediante raccomandata (allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante) e spedendo l'AA5 presso a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Variazioni dati - Per chi preferisce il canale informatico, aperta la strada del telematico per trasmettere, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, la variazione di dati precedentemente comunicati. Il contribuente può provvedere direttamente alla trasmissione o servirsi di un intermediario abilitato. Il modello è considerato presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione che ne dà comunicazione.
L'opzione "telematica" non esclude le due previste, e precedentemente descritte, per la richiesta di attribuzione del codice fiscale, a meno che, è fondamentale sottolineare, non si tratti di casi di estinzione o fusione, concentrazione, trasformazione, per i quali è obbligatoria la procedura on line.

Un quadro per fusioni, concentrazioni e trasformazioni - Una delle novità più significative è proprio quella che caratterizza questo tipo di operazioni e che ha richiesto l'aggiornamento del modello aggiungendo un quadro nuovo di zecca a esse dedicato: il quadro D.
Per comunicare avvenute fusioni, concentrazioni e trasformazioni, tutti i soggetti coinvolti devono compilare il novello quadro D e trasmettere esclusivamente per via telematica (niente presentazione agli uffici o via posta), entro 30 giorni, il modello all'Agenzia delle Entrate.

Altre novità
L'ultima versione dell'AA5 appena approvata richiede, inoltre:
•l'indicazione del codice fiscale di chi firma il modello
•in caso di variazioni dati, la compilazione di tutte le sezioni, comprese quelle che indicano informazioni che non subiscono modifiche
•in caso di soggetto non residente, l'indicazione completa dei dati della sede estera.


Fonte: Agenzia Entrate

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