Iva sulle prestazioni relative ai servizi bancari: esenzione o imponibilità? - Primo, conta l'incidenza delle operazioni sulla situazione giuridica ed economica dell'utente finale; secondo, il grado di responsabilità assunto dal prestatore nei confronti del cliente-banca. Di conseguenza, la comprensione del corretto inquadramento ai fini dell'Iva, di un'ampia gamma di servizi forniti da una società a istituti bancari, non può prescindere da una valutazione puntuale e differenziata delle singole prestazioni, in base allo specifico contenuto e alla precisa finalità di ognuna. In concreto, non sono esenti da Iva i servizi relativi alla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (ad esempio, mettere a disposizione di una banca un sistema informatico), che generano un tipo di responsabilità limitata ad aspetti pratici delle prestazioni fornite. Al contrario, godono del regime di esenzione quei servizi che si estendono alle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie e fanno emergere un alto livello di responsabilità del prestatore, in quanto riguardano elementi essenziali delle stesse operazioni.

È, in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 283/E dell'11 dicembre a una società informatica che gestisce in outsourcing una considerevole quantità di servizi bancari e intende fare chiarezza sul regime Iva da applicare a ognuno di essi. Una richiesta fuori dai canoni dell'interpello, ma accolta per precisare importanti principi di diritto in materia di esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto e accessorietà di alcune prestazioni di servizi a operazioni "principali" esenti.

La totalità dell'impalcatura argomentativa trova sostegno non soltanto in precedenti documenti di prassi ma anche, e soprattutto, nel consolidato orientamento della giustizia europea. Con la pronuncia C-2/95 del 1997, in particolare, la Corte Ce ha avuto modo di spiegare, tra l'altro, che le caratteristiche operazioni bancarie comprendono anche le operazioni effettuate da un centro di informatica se "queste ultime formano un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali" - tipiche delle operazioni esenti - e "devono essere idonee ad implicare modifiche giuridiche ed economiche" in capo al destinatario.
Questo perché la prestazione di servizi esente si distingue dalla semplice fornitura di un supporto tecnologico, come tale imponibile, sulla base del grado di responsabilità che il prestatore medesimo assume nei confronti delle banche. Se il livello è alto, si è nella sfera dell'esenzione, se limitato in quella dell'imponibilità.

Nella risoluzione, infine, si ricorda che alcune prestazioni di servizi possono considerarsi "accessorie" a operazioni principali esenti e, quindi, soggette allo stesso trattamento fiscale di queste ultime. La condizione è che l'operazione deve svolgersi tra le medesime parti della "principale" e deve essere effettuata dal cedente o prestatore, ovvero da terzi ma per suo conto e a sue spese. Inoltre, la prestazione accessoria deve costituire "il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale". Non sono, invece, accessorie le prestazioni di servizi che si svolgono tra soggetti diversi o che perseguono una finalità autonoma rispetto a quella dell'operazione principale.

Da ciò, non una risposta vera e propria, bensì un invito a valutare nel dettaglio le caratteristiche di ciascun servizio fornito.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top