La Corte di Cassazione, con sentenza n.46855 del 09 dicembre ha disposto che non possono essere sottoposti alla misura cautelare finalizzata alla confìsca i beni acquistati prima della frode fiscale e del mancato pagamento delle imposte.
Infatti il disposto di ieri ha revocato il sequestro preventivo di un immobile acquistato, da un imprenditore imputato di evasione e frode fiscale, l'anno precedente il mancato pagamento dell'Iva.
I fatti:
L'appartamento era stato intestato alla figlia nel 2003. Il reato di evasione e frode fiscale era stato contestato in relazione all'anno di imposta 2004. Ma il Gip di Trento aveva disposto ugualmente la misura. In particolare l'immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Inutile la successiva richiesta di riesame presso il Tribunale di Trento.
Contro questa decisione l’imprenditore ha proposto ricorso alla Suprema corte ottenendo una vittoria piena. Infatti la terza sezione penale della Cassazione ha accolto i motivi presentati dalla difesa annullando senza rinvio il sequestro preventivo dell'immobile.
Citano testualmente i giudici: “Premesso che,in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter del codice penale, costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego di denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo, ci andava escluso nel caso in esame perché la condotta criminosa è successiva all'acquisto dell'appartamento”. Infatti, l'immobile era stato acquistato dalla figlia, indicata come prestanome del padre, con assegni circolari emessi nel 2003 e nel 2004 su versamenti, per 150.000 euro, provenienti dall'imputato prima dell'anno accertato sicché non poteva sicuramente trattarsi d'immobile acquisito a mezzo dell'utile costituito dall'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto relative agli anni 2005 e 2006.

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