Con la sentenza 25127/2009, la Suprema corte, avallando le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito, in tema di proprietà immobiliari, l'impossibilità, per il contribuente che non ha denunciato nella propria dichiarazione fiscale l'esistenza di un'area pertinenziale, di contestare l'atto con cui la stessa area viene tassata dall'Amministrazione, deducendo solo nel corso del giudizio l'esistenza del vincolo di pertinenzialità. Inoltre, tale vincolo deve essere giustificato da reali esigenze altrimenti la mera simulazione dello stesso, posta in essere al solo scopo di ottenere un risparmio fiscale, va inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso del diritto.

La vicenda
Un Comune veneto emetteva nei confronti di una società distinti avvisi di accertamento Ici con i quali veniva richiesto il pagamento dell'imposta non versata per terreni ritenuti edificabili.
Avverso tali determinazioni dell'ente locale, la società proponeva ricorso dinanzi al giudice tributario di primo grado, asserendo che detti terreni non potevano ritenersi edificabili in quanto pertinenza di un fabbricato industriale.
Di diverso avviso risultava essere, però, la Commissione tributaria provinciale che confermava la legittimità dell'operato del Comune, argomentando che lo stesso aveva esaurientemente motivato la procedura di determinazione delle imposte applicate e che, soprattutto, la società non aveva fornito alcuna prova dell'asserito vincolo pertinenziale dei terreni in questione.

Ricorsa in appello, la contribuente si vedeva dar ragione dalla Commissione tributaria regionale, la quale annullava gli accertamenti argomentando che la società stessa aveva prodotto copia di una determinazione comunale con la quale si autorizzava la società a costruire una recinzione e, pertanto, da ciò si evinceva l'esistenza del vincolo di pertinenzialità dei terreni in causa, essendo questi ultimi posti a servizio durevole del fabbricato industriale.

Avverso tale pronuncia, l'Amministrazione è ricorsa in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano il regime civilistico e fiscale delle pertinenze, ovvero gli articoli 817 e seguenti del codice civile e l'articolo 2 del Dlgs 504/1992.

La pronuncia
Con la sentenza 25127/2009, la sezione tributaria della Suprema corte di cassazione ha dato ragione al Comune.
I giudici di piazza Cavour, dopo aver ricordato che l'Ici è un'imposta reale sul patrimonio immobiliare che colpisce il valore oggettivo dei beni immobili e che, per quanto concerne i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato in base alla rendita catastale e per le aree fabbricabili in base al valore venale in commercio, hanno sottolineato come, ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 504/1992, le aree che costituiscono pertinenze dei fabbricati devono considerarsi, ai fini della determinazione dell'imposta, come parte integrante dei fabbricati stessi.
Proprio l'articolo 2, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su di un criterio puramente fattuale, ovvero sull'effettiva destinazione di una cosa al servizio di un'altra. La circostanza dunque che sia stata autorizzata da parte del Comune la costruzione di una recinzione non prova, a giudizio dei supremi magistrati, assolutamente nulla quanto ai rapporti tra fabbricato e aree limitrofe. D'altronde, attesa l'indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'esistenza di un vincolo pertinenziale che grava sul contribuente deve essere valutata, in materia tributaria, con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti civilistici.

Se la scelta pertinenziale, infatti, non è giustificata da reali e provate esigenze (che possono essere di carattere economico, estetico o di altro tipo), la stessa non può avere alcuna valenza ai fini tributari, in quanto avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale e si risolverebbe, in buona sostanza, in una simulazione del vincolo stesso di cui all'articolo 817 del codice civile, dovendo essere di conseguenza inquadrata, anche in conformità a una decisione presa a sezioni unite dalla Corte di cassazione nel 2008 (sentenza n. 30055), nella più ampia categoria dell'abuso del diritto.
Detto altrimenti, affinché una qualsiasi area fabbricabile perda la sua caratterizzazione di edificabilità, è necessario che vi sia una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi tale da far venire meno in maniera stabile lo ius edificandi sull'area stessa.

Inoltre, hanno proseguito i giudici di legittimità, deve essere rimarcato come nel caso di specie non risulti affatto che la società abbia mai eccepito che le aree in questione erano state denunciate in dichiarazione come aree pertinenziali, in maniera da poter essere tassate unitamente al fabbricato del quale costituivano pertinenza. In merito, la Corte ha ribadito il principio già affermato a mente del quale "al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area (asseritamente) pertinenziale viene tassata, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità".


Fonte: Agenzia Entrate

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