La specializzazione paga, l’eccellenza no. È così che i bonus assegnati agli studenti per gli ottimi risultati ottenuti a scuola fuoriescono della sfera di applicazione dell’Irpef, a differenza degli incentivi economici erogati per sostenere specifiche attività di studio. Con la risoluzione n. 280/E del 25 novembre, l’Agenzia conferma l’orientamento già annunciato con il comunicato stampa del 28 ottobre.

In sostanza, i benefici riconosciuti agli alunni meritevoli delle scuole superiori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, non individuano uno specifico percorso formativo finalizzato a una futura occupazione, ma intendono esclusivamente stimolare la volontà di migliorare il livello culturale dei giovani discenti, premiando l’obiettivo raggiunto. Un criterio che si fonda sulla qualità della formazione e tiene fuori gli incentivi da tutte le categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir.

Dopo il riesame della materia, su indicazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, l’agenzia delle Entrate ha rivisto, in senso opposto, la precisazione fornita in prima battuta con la risoluzione 156/2009. Nell’occasione, tali somme erano state qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir).
La norma, infatti, nella sua generica formulazione, stabilisce che rientrano nella tassazione diretta le “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
In ogni caso, se gli incentivi in questione fossero stati compresi nella richiamata categoria reddituale, avrebbero comunque goduto delle detrazioni d’imposta e, in concreto, non avrebbero subito nessuna penalizzazione in termini economici.
La tassazione Irpef avrebbe, invece, comportato gli adempimenti di rito del sostituto d’imposta.

Il nuovo documento di prassi fotografa la questione da un altro punto di vista, attenendosi alle finalità proprie della disposizione (Dlgs 262/2007) che, prevedendo un premio in denaro per l’impegno degli studenti, punta a valorizzare la qualità e, in questo modo, incentivare la prosecuzione dei percorsi di istruzione verso livelli sempre più alti.

Fonte: "Fiscoggi" del 25/11/2009

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