L'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 del codice civile è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile.p>In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino.
Poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 del codice civile è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.
Né può in tema di condominio essere ammessa la figura del condomino cd. apparente.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 09/11/2009, n. 23686)
Fonte: IPSOA
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