No al rimborso dell’imposta per lo studio associato, anche se le attrezzature informatiche utilizzate e i compensi erogati a terzi sono minimi: in mancanza della prova, da parte del contribuente, che il reddito deriva dal solo lavoro professionale dei singoli soci, basta a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione l’esercizio in forma collettiva della professione. Con sentenza n. 22781 del 28 ottobre scorso, la Corte di Cassazione conferma il principio secondo il quale l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciprochi competenze, ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio.

Con la conseguenza che, in tale ipotesi, il reddito viene legittimamente assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 28/10/2009, n. 22781)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top