Negato il rimborso delle ritenute IRPEF sulle indennità di trasferta percepite dall’ispettore del lavoro in occasione delle ispezioni effettuate presso società cooperative: la natura mista degli importi - destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute e, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta - fa scattare la tassazione IRPEF. Con ordinanza n. 23175 del 2 novembre scorso, la Corte di Cassazione ha confermato la propria posizione in merito al regime di tassazione delle somme corrisposte, in via forfetaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede: tali somme devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, riflettendone la natura mista di importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta, con la conseguenza che dette somme vanno assoggettate al regime IRPEF dettato per tali indennità.

 

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 02/11/2009, n. 23175)

 

Fonte: IPSOA

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