Nel caso di specie, un cittadino polacco, esercitava un'attività economica nei Paesi Bassi in qualità di socio di una società di persone di diritto olandese, risultando assoggettato a un obbligo tributario illimitato in Polonia, suo Stato di residenza. In virtù dell'attività esercitata nei Paesi Bassi, il contribuente provvedeva a versare i contributi previdenziali e di assicurazione malattia secondo quanto stabilito dalla normativa olandese. Il contribuente si rivolgeva all'Amministrazione finanziaria polacca, osservando che le disposizioni della legge relativa all'imposta sul reddito gli impedivano di dedurre dalla base imponibile l'importo dei contributi previdenziali versati nei Paesi Bassi e di detrarre dall'imposta l'importo dei contributi di assicurazione malattia altresì versati nei Paesi Bassi. Secondo il contribuente tali disposizioni risultavano essere discriminatorie e occorreva, quindi, procedere all'applicazione del diritto comunitario, disapplicando le disposizioni nazionali.

 

La posizione del Fisco polacco

L'Amministrazione finanziaria polacca, rispondeva alla domanda di parere, considerando infondata la posizione del contribuente. Secondo gli uffici, infatti, potevano essere oggetto, rispettivamente, di deduzione e detrazione, esclusivamente i contributi designati nella legge sul regime previdenziale e i contributi di assicurazione malattia di cui alla legge sulle prestazioni di assistenza sanitaria. Nel caso in esame, invece, considerato che i contributi erano versati sulla base del diritto olandese, non erano rispettati i criteri previsti dalle disposizioni nazionali e di conseguenza non poteva essere riconosciuta rispettivamente la deduzione dalla base imponibile e la detrazione dall'imposta sul reddito in Polonia.

 

Il ricorso al tribunale amministrativo

Il contribuente impugnava la determinazione del Fisco dinanzi al Tribunale amministrativo provinciale, il quale evidenziava che, nel caso di specie, non erano riscontrabili gli estremi di una violazione della libera circolazione dei lavoratori sancita all'articolo 39 Ce. Il giudice del rinvio considerava, poi, indispensabile valutare se le disposizioni controverse siano conformi ad una disposizione non richiamata dal contribuente, vale a dire l'articolo 43 Ce, dal momento che esse escludono che un contribuente soggetto in Polonia ad un obbligo tributario illimitato sulla totalità dei redditi e che esercita un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro possa dedurre dalla sua base imponibile l'importo dei contributi obbligatori previdenziali versati nei Paesi Bassi e detrarre dalla sua imposta sul reddito l'importo dei contributi obbligatori di assicurazione malattia altresì versati nei Paesi Bassi, anche nel caso in cui tali contributi non siano stati dedotti dal reddito o detratti dall'imposta in quest'ultimo Stato membro.

 

La questione passa alla Corte

Il tribunale decide, quindi, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

•se la normativa derivante dall'articolo 43, nn. 1 e 2, CE debba essere interpretata nel senso che essa osta all'articolo 26, n. 1, punto 2, della legge polacca relativa all'imposta sul reddito, che limita il diritto alla deduzione dalla base imponibile dell'imposta sul reddito esclusivamente all'importo dei contributi previdenziali obbligatori versati sul fondamento delle disposizioni di diritto nazionale, nonché all'art. 27 b, n. 1, della stessa legge, che limita il diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito all'importo dei contributi obbligatori di assicurazione malattia, versati esclusivamente sul fondamento delle disposizioni di diritto nazionale, in una situazione in cui un cittadino polacco, soggetto ad un obbligo tributario illimitato in Polonia, su redditi assoggettati all'imposta in Polonia, ha versato contributi obbligatori previdenziali e di assicurazione malattia in un altro Stato membro a fronte di un'attività economica ivi esercitata e siffatti contributi non siano stati dedotti dal reddito o detratti dall'imposta in quest'altro Stato membro;

•se il principio del primato del diritto comunitario e il principio risultante dagli articoli 10 CE e 43, nn. 1 e 2, CE vadano interpretati nel senso che prevalgono sulle disposizioni nazionali nella misura in cui sul loro fondamento è stata ritardata l'entrata in vigore di una sentenza della Corte Costituzionale polacca.

La normativa polacca

L'articolo 3, n. 1, della legge 26 luglio 1991, relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche della Polonia prevede che le persone fisiche residenti nel territorio polacco sono soggette ad un obbligo fiscale sulla totalità dei loro redditi, indipendentemente dal luogo in cui si trova la fonte di questi ultimi. Nel calcolo della base imponibile di tale imposta, è riconosciuta, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 26, n. 1, punto 2, della citata legge 26 luglio 1991, la deduzione dei contributi di cui alla legge 13 ottobre 1998 sul regime della previdenza sociale:

 

•versati nell'esercizio fiscale direttamente alla propria assicurazione per la pensione di vecchiaia, la rendita, la malattia nonché gli infortuni per coprire il contribuente nonché i suoi collaboratori;

•trattenuti nell'esercizio fiscale sulle risorse del soggetto passivo d'imposta.

In virtù dell'articolo 27 della stessa legge, poi, l'imposta sul reddito beneficia della detrazione dell'importo dei contributi di assicurazione malattia di cui alla legge 27 agosto 2004 sulle prestazioni di assistenza sanitaria finanziate mediante risorse pubbliche:

 

•pagati nell'esercizio fiscale direttamente dal contribuente conformemente alle disposizioni della legge;

•prelevati nell'esercizio fiscale dal debitore conformemente a tali stesse disposizioni.

Causa principale e questioni pregiudiziali

Per quanto attiene alla competenza della Corte europea, i giudici comunitari rilevano che, secondo una costante giurisprudenza, spetta al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia valutare, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale che gli consenta di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Solo, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificarne la propria competenza.

Nei casi in cui, invece, l'interpretazione del diritto comunitario non abbia manifestamente alcuna relazione con l'oggetto della causa principale o sia presentato un problema di natura ipotetica o ancora la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto per dirimere la questione, la Corte può rifiutare di pronunciarsi. Tali condizioni, secondo la Corte, non sono soddisfatte nel caso di specie e di conseguenza le questioni pregiudiziali sollevate risultano ricevibili.

 

La prima questione pregiudiziale

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 43 Ce osti a una normativa nazionale in forza della quale un contribuente può ottenere, da un lato, che l'importo dei contributi previdenziali pagati nel corso dell'esercizio fiscale sia dedotto dalla base imponibile e, dall'altro, che i contributi di assicurazione malattia versati in questo periodo siano detratti dall'imposta sul reddito da questi dovuta unicamente qualora i suddetti contributi siano versati nello Stato membro di imposizione, mentre tali agevolazioni vengono negate nel caso in cui tali contributi siano versati in un altro Stato membro.

In proposito, la Corte sottolinea preliminarmente che secondo una consolidata giurisprudenza, la nozione di "stabilimento" ai sensi dell'articolo 43 Ce è molto ampia e implica la possibilità, per un cittadino comunitario, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine.

Nel caso di specie, al fine di valutare se è possibile l'applicazione del citato articolo 43 Ce, è necessario verificare se il contribuente detenga nella società con sede nei Paesi Bassi una partecipazione tale da consentire l'influenza sulle decisioni della società stessa e quindi di indirizzarne le attività. I giudici comunitari, in merito, affermano che tale circostanza non risulta chiara e che, quindi, spetta al giudice nazionale valutare se tale fattispecie ricorra e se, quindi, possa trovare applicazione l'articolo 43 Ce.

 

La restrizione alla libertà di circolazione

Occorre poi considerare se, nella fattispecie, si verifichi una restrizione alla libertà di circolazione. La disciplina ad essa relativa mira a facilitare, ai cittadini comunitari, l'esercizio di attività professionali sul territorio della Comunità europea ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un'attività economica sul territorio di un altro Stato membro.  Vengono, quindi, vietate le disposizioni nazionali che hanno quale effetto quello di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro. Di conseguenza non sono ammesse disposizioni fiscali di uno Stato membro applicate ad attività economiche oltre frontiera meno vantaggiose rispetto a quelle attività esercitate all'interno dei confini nazionali.

Nel caso in esame, il contribuente è soggetto al pagamento dei contributi previdenziali e di assicurazione malattia obbligatori nei Paesi Bassi e non in Polonia. Tali contributi, secondo quanto indicato dal  giudice del rinvio risultano identici, per natura e finalità, ai contributi versati dai contribuenti polacchi ai sensi della normativa polacca.

 

La disparità di trattamento

Da ciò ne consegue  una disparità di trattamento tra contribuenti residenti, a seconda che i contributi siano stati versati o meno nell'ambito del territorio nazionale. Coloro i quali, infatti, esercitano un'attività economica in un altro Stato membro e risultano soggetti a regimi di previdenza sociale e di assicurazione malattia obbligatori applicati in tale Stato, non potranno dedurre gli importi versati in Polonia. Ciò crea un trattamento meno favorevole rispetto ai contribuenti residenti in Polonia, che limitano l'attività economica all'interno dei confini di questo Stato. Tale disparità di trattamento, secondo quanto rilevato dai Giudici comunitari, potrebbe influire sull'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi realizzando una restrizione a tali libertà. Inoltre, nel caso di specie, non si riscontra nessun eventuale motivo imperativo di interesse generale, tale da giustificare una limitazione della libertà di stabilimento.

Per tali motivi, i giudici comunitari affermano che gli articoli 43 Ce e 49 Ce ostano a una normativa nazionale in forza della quale un contribuente residente può ottenere, da un lato, che l'importo dei contributi previdenziali pagati nel corso dell'esercizio fiscale sia dedotto dalla base imponibile e, dall'altro, che i contributi di assicurazione malattia versati in questo periodo siano detratti dall'imposta sul reddito da questi dovuta, unicamente qualora i suddetti contributi siano versati nello Stato membro di imposizione, mentre tali agevolazioni vengono negate nel caso in cui tali contributi siano pagati in un altro Stato membro, quand'anche essi non siano stati oggetto di deduzione dal reddito o detrazione dall'imposta in quest'ultimo Stato membro.

 

Sulla seconda questione

Il giudice del rinvio ha chiesto poi se il primato del diritto comunitario imponga al giudice nazionale di applicarlo e disapplicare le disposizioni nazionali, indipendentemente dalla sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha deciso il rinvio della perdita di efficacia vincolante delle stesse disposizioni, dichiarate incostituzionali. In proposito, la Corte rileva che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale nell'ambito della propria competenza, ha l'obbligo di applicare le norme di diritto comunitario, disapplicando anche di propria iniziativa, qualsiasi disposizione della legislazione nazionale che possa contrastare con l'applicazione della normativa comunitaria, senza che sia necessario chiedere o attendere la rimozione in via legislativa o mediante procedimenti costituzionali. Di conseguenza, il conflitto tra una disposizione normativa nazionale e una disposizione del Trattato, direttamente applicabile, si risolve con l'applicazione del diritto comunitario e la disapplicazione della normativa nazionale in contrasto.

 

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

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