Entro il prossimo 30 novembre va versata la seconda o unica rata dell’IRPEF e dell’IRAP dovuta dalle persone fisiche. Quest’anno, a pochi giorni dal termine di versamento, con il D.L. n. 168/2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre), sono arrivate nuove regole di calcolo che, sostanzialmente, hanno ridotto di 20 punti percentuali l’aliquota da utilizzare per determinare l’importo dell’acconto ai soli fini IRPEF. Infatti, le nuove regole non riguardano l’IRAP, i cui acconti non subiscono alcuna riduzione.Come si determina l’acconto IRPEF

Per l’anno d’imposta 2009, sono tenuti a versare l’acconto IRPEF le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2009-PF, hanno dichiarato un’imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro (poiché i valori indicati in UNICO sono arrotondati, l’imposta non deve superare 52 euro). Si fa riferimento, dunque, al rigo RN31, quadro RN del modello UNICO 2009-PF.

Poiché le nuove regole, di cui si è detto, sono state emanate in occasione dell’acconto di novembre, per comprendere appieno i meccanismi di calcolo è necessario accennare a quello che può essere accaduto nel momento in cui il contribuente ha dovuto effettuare il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto per il 2009.

Infatti, entro il 16 giugno 2009 (o il 16 luglio 2009, se ci si è avvalsi della possibilità di differire i versamenti applicando la maggiorazione dello 0,4%), il contribuente ha determinato l’acconto applicando l’aliquota prevista all’epoca, pari al 99%.

I casi in cui egli si è potuto trovare sono stati sostanzialmente due:
•versamento di un unico acconto entro il 30 novembre, se l’importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l’aliquota del 99% sul valore di cui al rigo RN31, non superava 257,52 euro;
•versamento di due acconti - di cui il primo, pari al 40%, entro il 16 giugno (o 16 luglio) e il secondo, pari al 60%, entro il 30 novembre - se applicando il 99% sul rigo RN31 si è determinato un valore superiore a 257,52 euro.

Le nuove modalità di calcolo

In prossimità della scadenza per il versamento dell’unico o secondo acconto, il Legislatore è intervenuto riducendo del 20% l’aliquota applicabile. Pertanto, la predetta aliquota è passata dal 99% al 79%. Va, però, subito fatta una importante e duplice precisazione:
•non si tratta di una vera e propria riduzione ma piuttosto di un beneficio finanziario consistente in un differimento in quanto, se è vero che i contribuenti potranno versare un importo minore, la differenza sarà “recuperata” al momento del versamento del saldo IRPEF dovuto per il 2009, così come determinato nella dichiarazione UNICO 2010;
•la riduzione non interessa l’acconto IRAP che va calcolato (e versato) tenendo conto dell’aliquota del 99%.Detto ciò, a livello operativo, il contribuente può ora trovarsi in una delle seguenti situazioni:
1)ha già versato, prima dell’emanazione del D.L. n. 168/2009, l’acconto di novembre calcolato con la percentuale del 99%;
2)non ha ancora versato l’acconto di novembre.Nel primo caso, al contribuente spetta un credito d’imposta, liberamente compensabile nel modello F24, in misura corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto calcolato applicando la nuova aliquota del 79%.

Nel secondo caso, il contribuente, se decide di avvalersi del differimento, deve ricalcolare l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova aliquota del 79%. Se, essendone tenuto, ha versato il primo acconto (pari al 36,9% e cioè il 40% del 99%), dall’acconto complessivo calcolato con la nuova aliquota dovrà scomputare quanto già versato; infatti, l’eventuale differenza rappresenta l’importo dovuto entro il 30 novembre.

Esempio di calcoloUn contribuente ha “chiuso” la dichiarazione UNICO 2009 con un importo indicato nel rigo RN31 pari a 2.500 euro. Poiché l’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.475 euro (2.500 x 99%), supera il limite di 257,52 euro, c’è l’obbligo di versare due acconti. Il primo acconto, calcolato in vigenza delle vecchie regole, è stato pari a 990 euro (2.550 x 99% x 40%). Al momento del calcolo del secondo acconto, il contribuente decide di avvalersi delle nuove regole. Pertanto, per prima cosa, deve ricalcolare l’acconto complessivo con la nuova aliquota: Acconto dovuto per il 2009 = 2.500 x 79% = 1.975 euro. Fatto ciò, l’importo dovuto a titolo di secondo acconto può essere determinato con una semplice differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto già versato: Acconto dovuto entro il 30 novembre 2009 = 1.975 - 990 = 985 euro Pertanto, il beneficio finanziario per il contribuente è pari a 500 euro (2.475 - 1.975). Nel caso in cui egli avesse già versato l’acconto di novembre con le vecchie regole, l’importo di 500 euro rappresenta un credito d’imposta che può essere compensato nel modello F24 con altre imposte e contributi.

Altri aspetti

Come risulta evidente, in prima battuta, la riduzione dell’acconto dovuto riguarda i contribuenti che presentano la dichiarazione UNICO. Va però detto che le nuove regole interessano anche coloro i quali si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (e quindi hanno presentato il modello 730/2009). Pertanto, anche tali contribuenti, se tenuti al versamento dell’acconto, possono beneficiare della riduzione. In tal caso, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto applicando la nuova percentuale del 79%.

Se i sostituti hanno già trattenuto l’acconto applicando l’aliquota del 99% e, dunque, non tenendo conto della nuova aliquota, sono tenuti a restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.

Le somme restituite possono poi essere recuperate dal sostituto d’imposta scomputandole dai versamenti delle ritenute alla fonte in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/1997.

(D.L. 23/11/2009, n. 168, G.U. 24/11/2009, n. 274)


Fonte: IPSOA

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