Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la direttiva n. 2009/132/CE, che riordina la disciplina dell'esenzione dall'IVA di alcune importazioni definitive di beni. La disciplina - gia' contenuta nella direttiva n. 83/181/CEE - ha subito diverse e sostanziali modifiche che ne hanno resa opportuna, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, la codificazione. Sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione:

 

A) i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale (situata fuori dalla Comunità da almeno 12 mesi consecutivi) in uno Stato membro.

 

Restano in ogni caso esclusi dall’esenzione prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto a carattere commerciale e materiali di uso professionale diversi dagli «strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni».

 

L’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di un anno a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità. Inoltre, per un periodo di 12 mesi dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti; prestito, pegno, locazione o cessione effettuati entro il termine annuale comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data dell’atto e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.

 

B) i beni (corredi e oggetti mobili) importati in occasione di un matrimonio; sono ammessi in esenzione anche i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, il cui valore non superi 200 euro (agli Stati membri è data facoltà di accordare un esonero superiore, fino ad un massimo di 1.000 euro).

 

Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno 12 mesi consecutivi e forniscono una prova del loro matrimonio.

 

L’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati al più presto 2 mesi prima della data prevista per il matrimonio e al più tardi 4 mesi dopo la data del matrimonio.

 

C) i beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da persona fisica avente la residenza normale nella Comunità.

 

Non godono dell’esenzione - oltre a prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto a carattere commerciale e materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto - nemmeno le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati e il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.

 

L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione), salva la possibilità di una proroga per circostanze particolari.

 

 

Sono ammessi in esenzione anche:

•il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale d’una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunità per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi;

•le importazioni di beni di valore trascurabile, non superiore a 10 euro (limite che gli Stati membri possono elevare a 22 euro), esclusi prodotti alcolici, profumi e tabacchi;

•le importazioni di beni d’investimento e altri beni strumentali appartenenti ad imprese che trasferiscono l’attività nella Comunità; restano escluse dal beneficio le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio UE ha come causa o scopo la fusione con un’impresa stabilita nella Comunità, o l’assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività;

•le importazioni di taluni prodotti agricoli o ad uso agricolo (prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati nel paese terzo o territorio terzo; sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali);

•le importazioni di sostanze terapeutiche, di medicinali, di animali da laboratorio e di sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca;

•i beni inviati ad enti caritativi o filantropici; l’esenzione è accordata unicamente agli enti che tengono scritture contabili tali da consentire alle autorità competenti di controllare le operazioni e che offrono tutte le garanzie ritenute necessarie;

•le importazioni relative a determinate relazioni internazionali (decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico, regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali, beni destinati all’uso di sovrani e di capi di Stato);

•le importazioni di beni a fini di prospezione commerciale (campioni di valore trascurabile, stampati e oggetti a carattere pubblicitario, beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile);

•i beni importati per esami, analisi o prove;

•le spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale, la documentazione a carattere turistico, i materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto, lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto, carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali, bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre.

 

(Direttiva Consiglio CE 19/10/2009, n. 2009/132/CE, G.U.U.E. 10/11/2009, n. L292)

 

 

Fonte: IPSOA

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