Il contribuente non decade dal beneficio fiscale: la detrazione del 36% per spese di ristrutturazione edilizia compete anche quando la comunicazione di esecuzione dei lavori sia stata spedita per errore ad un ufficio non competente a riceverla. Nella specie, la certificazione rilasciata da un professionista abilitato, che la legge richiede per lavori di ristrutturazione superiori a 51.645,69 euro, era stata spedita per mera svista materiale al Comune invece che al Centro operativo di Pescara.

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano, tuttavia, l’invio della comunicazione, sia pure ad ufficio non competente, ma comunque nei termini di legge, non può essere considerata come un’omessa trasmissione; di omessa trasmissione si può parlare nel caso in cui il soggetto tenuto ad inviare una determinata documentazione nulla ha inviato, nei limiti della scadenza, all’ufficio di competenza.

Alla luce di ciò, prosegue il giudice del merito nella sentenza n. 287 dell’11 novembre scorso, non può non accogliersi la richiesta, avanzata dal contribuente, di annullamento della cartella esattoriale che ha ripreso a tassazione l’imposta relativa alla detrazione dell’importo del 36% sui lavori edili, che l’ufficio ha iscritto a ruolo: l’errore che riguarda il semplice invio di un documento non deve essere penalizzato con il mancato riconoscimento delle detrazioni che il contribuente ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi.

(Commissione tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. XVI, 11/11/2009, n. 287)

Fonte: IPSOA

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