Per lo scudo fiscale-ter assume rilevanza la residenza del soggetto nascosto dal trust.
I contribuenti possono beneficiare dello scudo fiscale anche con riguardo alle attività coperte da un trust. Nell'ipotesi in cui l'esterovestizione venga eseguita mediante l'istituzione di un trust, il presupposto per l'utilizzo dell'agevolazione è che il trust sia considerato residente in Italia. Se si tratta invece di un trust "simulato", il presupposto è che sia residente in Italia il soggetto che opera dietro allo schermo del trust fittizio.
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