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SOGGETTI INTERESSATI

Gli interessati al beneficio, sono solo i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. Il meccanismo dell’esigibilità differita cessa al momento del superamento del limite. Pertanto il contribuente dovrà monitorare l’evoluzione del proprio volume d’affari.

Il meccanismo opera su opzione del contribuente, su singola operazione.

Restano escluse dal meccanismo di differimento, le operazioni effettuate nei confronti di privati, quelle rese da soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale e le operazioni assoggettate a imposta sulla base del meccanismo del reverse charge.

LA FATTURA

Sulla fattura deve essere indicata la seguente dicitura:
IVA ad esigibilità differita ex articolo 7, Dl 185/08

ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA

L’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. In caso di pagamento parziale del corrispettivo l’IVA diverrà esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato. Nel caso in cui, trascorso un anno, una cessione o prestazione non risulti pagata, l’IVA diviene integralmente esigibile e i cedenti/prestatori dovranno calcolare l’imposta a debito entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al verificarsi della specifica condizione.

GRANDI IMPRESE

Le controparti commerciali che per dimensioni o posizioni dominanti sul mercato dispongono di un rilevante potere contrattuale, sono in grado di indurre o i propri fornitori, specie se di dimensioni minori, a non avvalersi dell’esigibilità differita, potendo così mantenere la detrazione su base documentale, con tutti i connessi vantaggi finanziari.


Diventa indispensabile un controllo puntuale sui propri movimenti finanziari sia ai fini del versamento che della detrazione dell’IVA, in particolare per i contribuenti in contabilità semplificat
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