L’esenzione da tasse e imposte prevista per gli atti del processo e la decisione, nel ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione, non si estende al giudizio di opposizione all’esecuzione forzata previsto dall’articolo 615 cpc. A chiarirlo, la risoluzione n. 266/E del 30 ottobre in risposta a un interpello con cui il consiglio dell’Ordine degli avvocati chiedeva se il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative fosse esente da ogni tassa e imposta. In particolare, l’istante riteneva che l’obbligo, disposto da un ufficio del Giudice di pace, di corrispondere il contributo unificato anche per le iscrizioni a ruolo delle cause di opposizione all’esecuzione forzata, contrastasse sia con la normativa (articoli 10, Dpr 115/202, e 23, legge 689/1981) che con la prassi (risoluzione 408/E del 2008).

L’Agenzia rileva, in via preliminare, che le questioni relative al contributo unificato sono di competenza del ministero della Giustizia, come ribadito anche nelle risoluzioni n. 242/2007, n. 43/2005 e n. 319/2002. Quest’ultimo, su richiesta dell’Amministrazione fiscale, ha emesso una nota in merito alla questione, in cui sostiene che “l’esenzione prevista per il processo di opposizione all’ordinanza – ingiunzione debba riferirsi al solo procedimento disciplinato specificatamente dagli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981”. Il regime di esenzione, “non può quindi essere esteso ai giudizi di opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile”.

Sottolinea, inoltre, l’Agenzia che la tesi suesposta non contrasta con il parere contenuto nella risoluzione 408/2008; il documento di prassi, infatti, con riferimento all’imposta di registro, precisa semplicemente che nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, l’esenzione da tasse e imposte degli atti e della decisione si applica ai gradi del processo successivi al primo.

Il documento di prassi ricorda, infine, che le norme con cui vengono introdotte delle misure agevolative non possono essere estese oltre il proprio ambito di applicazione (Cassazione n.11106/2008).

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la disposizione in base alla quale “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta” (articolo 23, legge 689/1981) trovi applicazione solo nei procedimenti contro l’ordinanza-ingiunzione e non anche in quelli di opposizione all’esecuzione (articolo 615 cpc).

Fonte: Agenzia Entrate

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