Esenzione Iva ad ampio spettro per i broker assicurativi. Rientrano, difatti, nell’ambito applicativo dell’articolo 10, n. 9, del Dpr 633/1972, non solo - come già chiarito con la risoluzione n. 77/E/1998 - “tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, ecc.”, ma anche le attività di consulenza e assistenza finalizzate all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi, nonché quelle di collaborazione nella gestione o nell’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati. A tale conclusione è giunta l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 267/E del 30 ottobre.

Il chiarimento interpretativo era stato sollecitato da una società operante nel mercato assicurativo, svolgente, a fronte di un compenso forfetario determinato in funzione dell’impegno richiesto per il lavoro svolto, l’attività di assistenza al cliente nell’analisi e nella successiva copertura dei rischi, nella gestione dei sinistri e nel recupero del massimo risarcimento in denaro possibile dei danni subiti.

Base normativa della risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria il decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) che, all’articolo 106, definisce l’attività di intermediazione assicurativa come quella consistente “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

Una definizione che chiude, per così dire, un cerchio logico, aperto proprio dal citato articolo 10, primo comma, n. 9, del Dpr 633/1972, che, nel prevedere l’esenzione dall’Iva per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, nonché per le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, recepisce quanto disposto dalla direttiva 2006/112/CE, vale a dire, l’esenzione per le “operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.

A fissare “comunitariamente” i confini dell’intermediazione assicurativa (operazione necessaria, dal momento che, come più volte ribadito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, le previsioni di esenzione costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’Iva da uno Stato membro all’altro), l’articolo 2, n. 3 della direttiva 2002/92/CE, che vi attrae al suo interno “le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione”.

Tradotto, la definizione poi recepita dall’articolo 106 del Codice delle assicurazioni e nel cui ambito (e, quindi, in quello dell’articolo 10, n. 9 del decreto Iva), tornando al caso oggetto di interpello, sono riconducibili le attività esercitate dall’istante, che si concretizzano nell’analisi e nella successiva copertura dei rischi dei clienti e nella collaborazione nella gestione dei sinistri nonché nel recupero dei conseguenti danni.

Fonte: Agenzia Entrate

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