Sono un ingegnere che all'epoca del terremoto del Molise del 31.10.2002 ero residente in un comune del cratere (Colletorto).Mi sono avvalso della sospensione dei tributi e contributi e quindi non ho versato i contributi ad INARCASSA.Con la presente chiedo cortesemente delle delucidazioni in merito alla restituzione dei contributi sospesi a causa del terremoto verificatosi il 31/10/2002 in Molise.In particolare chiedo il perchè non si possa usufruire dell'abbattimento del 60% del sospeso e della restituzione del 40% in 120 rate mensile, per gli iscritti ad Inarcassa, residenti nell'area del cratere alla data del suddetto terremoto.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 22/9/09 19:33

Il decreto Berlusconi (di cui sotto) all'articolo 1.1 spiega le modalità di versamento delle imposte a seguito di sospensione.

[..]
Dispone:

Art. 1. 1. Relativamente alla regione Molise, il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, n. 3496, e' cosi' sostituito: «2. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili». 2. La previsione contenuta al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 si applica limitatamente alla regione Puglia.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificati in euro 12,5 milioni si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione Molise a valere sul comma 100 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, con le modalita' e le procedure previste dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006. Art. 2. 1. La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, per la quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 2006, si applica anche ai lavoratori residenti nei medesimi comuni della regione Molise dipendenti di datori di lavoro privati avente sede legale od operativa altrove.

2. Alle minori entrate contributive derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alla regione Molise sulla base della quantificazione degli oneri effettuata dai competenti uffici.

Art. 3. 1. Con successiva ordinanza di protezione civile, in analogia a quanto disposto con il presente provvedimento, saranno previste analoghe disposizioni in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dagli eventi sismici del 2002, previa verifica della disponibilita' della occorrente copertura finanziaria e previa intesa regionale.

 
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