Pagare i tributi in un’unica soluzione non è sempre agevole. Proprio per questo, il nostro ordinamento mette a disposizione dei contribuenti varie forme di rateazione, con o senza garanzia e con tassi di interesse diversi. Analizziamole più nel dettaglio.

Somme dovute spontaneamente

I versamenti spontanei sono, in linea generale, tutti quelli che il contribuente esegue prima di presentare la dichiarazione. La rateazione, in questi casi, è prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997.

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Somme dovute in base alle comunicazioni da controllo automatico o formale

La rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico (articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972) o formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) è prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997. Gli importi in questione, se non superiori a 2mila euro possono beneficiare della dilazione fino a un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo; ad accordarla, su richiesta del contribuente, è l’ufficio, esclusivamente nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Oltre i 2mila euro, la dilazione è di diritto: fino a un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero di 20 per le somme superiori a 5mila euro.

Se le somme dovute sono superiori a 50mila euro, la dilazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia (commisurata al totale delle somme dovute - comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena - e di durata pari al periodo di rateazione aumentato di un anno), prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385/1993).

In alternativa, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

A tal fine, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr 131/1986). Anziché al valore catastale, è possibile ricorrere a una perizia giurata di stima (cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile), redatta da soggetti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 267/1942, e successive modificazioni.

Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca.

Adempimenti del contribuente

Entrambi gli adempimenti (richiesta di rateazione e versamento della prima rata) vanno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro dieci giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Interessi e scadenza rate

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Decadenza rateazione

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto, per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione degli importi dovuti e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Impossibilità di richiesta di rateazione in base al ruolo

Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione, non è più ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex articolo 19 del Dpr 602/1973 (rateazione concessa dall’Agente della riscossione e non più dagli uffici locali delle Agenzie fiscali che hanno emesso il ruolo).

Somme dovute a seguito di comunicazione relativa alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Per le somme dovute a seguito di ricevimento della comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, valgono le seguenti regole:

•6 rate trimestrali, da 501 a 5mila euro (qualora le somme dovute non siano superiori a 500 euro, il beneficio è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso

•20 rate trimestrali, da 5.001 a 50mila euro

•20 rate trimestrali, previa idonea garanzia (prodotta all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata), da 50.001 euro in su.

Somme dovute in base all’avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni

Quando l’ufficio notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, ex articolo 37 del Dlgs 346/1990, il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del citato decreto legislativo.

Dall’acquiescenza all’avviso di accertamento fino all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento. Con la necessità o meno di prestare “idonea garanzia”, le norme tributarie offrono al contribuente la possibilità di chiudere “a rate” i conti con il Fisco, anche nei casi di contenziosi, già in piedi o solo potenziali.

Somme dovute a seguito di acquiescenza all’avviso di accertamento

Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento, ad esempio, nel controllo del singolo reddito d’impresa, per maggiori ricavi omessi e/o costi dedotti, potrà accettare l’operato dell’ufficio con i vantaggi previsti dalla normativa, versando quanto richiestogli.

La rateazione in questi casi è concessa dall’articolo 15, comma 2, del Dlgs 218/1997. La somma da versare è frazionabile in un massimo di 8 rate trimestrali, ovvero di 12 per gli importi superiori a 51.645,69 euro.

La prima rata va versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Sulle successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3% annuo (3,5% a decorrere dall’1/1/2010), calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

Per accedere alla rateizzazione, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La garanzia deve avere la durata di tutto il periodo di rateazione aumentato di un anno.

Somme dovute a seguito di accertamento con adesione

Il contribuente, anziché proporre acquiescenza, può arrivare a un accordo con l’ufficio, riducendo, oltre che le sanzioni, anche le imposte o le maggiori imposte accertate e dovute a seguito dell’avviso di accertamento.

Anche in questi casi è prevista (articolo 8, comma 2, del Dlgs 218/1997) la rateazione con garanzia (massimo di 8 rate trimestrali, ovvero di 12 per gli importi superiori a 51.645,69 euro).

La prima rata va versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio del 3% annuo (3,5% a decorrere dall’1/1/2010) calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.

Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale

Qualora il contribuente intenda proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento demandando tutto al giudice tributario, potrà comunque ripensarci ed estinguere tutto o parte del proprio debito a seguito di conciliazione giudiziale, in udienza o fuori udienza.

Una volta raggiunto l’accordo, le somme dovute potranno essere versate in forma rateale e con garanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992. La somma da versare è frazionabile in un massimo di 8 rate trimestrali, ovvero di 12 per gli importi superiori a 51.645,69 euro.

La prima rata va versata entro 20 giorni decorrenti dalla redazione del processo verbale o dalla data di comunicazione del decreto presidenziale.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio del 3% annuo (3,5% a decorrere dall’1/1/2010) calcolati dal giorno successivo a quello di redazione del processo verbale o a quello di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio.

Somme dovute in base alla definizione del pvc

Qualora il contribuente intenda aderire al processo verbale di constatazione potrà versare gli importi dovuti in maniera rateale come previsto dall’articolo 5-bis, comma 3, del Dlgs 218/1997.

Le rate trimestrali di pari importo possono essere fino a un massimo di 8 per importi fino a 51.645,69 euro o 12 per importi superiori.

Ai fini dell’adesione ai pvc, il pagamento della prima o dell’unica rata dovrà avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (3%) calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi sia per le relative sanzioni.

Somme dovute in base agli inviti al contraddittorio

Qualora il contribuente intenda aderire ai contenuti degli inviti al contraddittorio potrà versare gli importi dovuti in maniera rateale come previsto dall’articolo 5, comma 1-ter del Dlgs 218/1997.

Le rate trimestrali di pari importo possono essere fino a un massimo di 8 per importi fino a 51.645,69 euro o 12 per importi superiori.. Ai fini della adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio, la comunicazione e la quietanza di pagamento della prima o dell’unica rata dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (3%).

Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi sia per le relative sanzioni.

Somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

Il contribuente destinatario di una cartella di pagamento, ove sussistano i presupposti prescritti dall’articolo 19 del Dpr 602/1973 (temporanea situazione di obiettiva difficoltà), potrà richiedere all’agente della riscossione la rateazione (fino a un massimo di 72 pagamenti mensili) degli importi iscritti a ruolo.


Fonte: Agenzia Entrate

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