Nei confronti di una società viene notificato un invito a comparire, contenente la richiesta di produrre, ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, la documentazione contabile e sostanziale necessaria per lo svolgimento del controllo.

La società adempie solo in parte alle richieste istruttorie dell'ufficio, omettendo di produrre una parte della documentazione necessaria ai fini del controllo.

Questo dà dunque luogo al recupero a tassazione di componenti negativi di reddito, evidenziando una carenza delle fatture d'acquisto rispetto al fondamentale obbligo documentale di descrizione dell'operazione, in forza del quale occorre che nella fattura siano dettagliatamente specificate la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione.

Tale carenza, considerata anche la (parziale) documentazione prodotta, impedisce quindi che alcuni dei costi possano essere ammessi in deduzione dal reddito d'impresa e che la corrispondente Iva possa essere detratta.

L'obbligo imposto ai contribuenti di specificare puntualmente le prestazioni rese risponde, del resto, sia ai fini Iva che ai quelli delle imposte dirette, alla finalità di facilitare la successiva attività degli organi di controllo, finalità compromessa dalla genericità della descrizione dell'operazione, che impedisce all'Amministrazione Finanziaria ogni valutazione sulla congruità del corrispettivo, sull'esattezza del trattamento applicato e sull'inerenza dell'operazione.

Tale ostacolo è tanto più evidente quando, come nel caso descritto, il contribuente non ottemperi alle richieste istruttorie avanzate dall'ufficio.

Negli inviti degli uffici, inoltre, risulta sempre chiaramente evidenziato come "le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri d i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73 …". Nell'ipotesi, dunque, di mancata indicazione, in sede amministrativa, dei documenti richiesti dall'ufficio e potenzialmente idonei a superare le contestazioni avanzate in sede di accertamento, le giustificazioni addotte poi in contenzioso devono essere considerate mere circostanze soggettive che l'ufficio non poteva conoscere.

La sentenza n. 12262 del 25 maggio 2007 della Cassazione ha poi, a tal proposito, ribadito che "Secondo giurisprudenza di questa Corte è, infatti, da ritenersi che il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, n. 4), del D.P.R. n. 600/1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'ufficio, valga di per sé solo a ingenerare un più che giustificato sospetto sull'attendibilità di quelle scritture, rendendo "grave" la presunzione di attività non dichiarate (Cfr., per tutte, Cass. n. 19014/2005)".

Con sentenza n. 110 del 4 dicembre 2008 della Ctr del Lazio, sezione III, è stato infine acutamente evidenziato che "La disciplina dell'art. 32, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l'inutilizzabilità in favore del contribuente della documentazione richiesta e non esibita all'Amministrazione finanziaria dietro apposito invito. Non contemplando alcun riferimento ad ipotesi circoscritte al rifiuto, la norma citata non può essere disapplicata se non ricorre una causa non imputabile".

La norma, infatti, ricorda ancora la Commissione tributaria regionale, al terzo comma, stabilisce che "le notizie ed i dati non addotti ed i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa". Conclude quindi che si tratta "di una sanzione di inutilizzabilità prevista in via generale e non limitata all'ipotesi del rifiuto", anche perché "il quarto comma dello stesso art. 32 prevede un'unica eccezione, stabilendo che le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".

Nel caso in cui, pertanto, il ricorrente non provi che il mancato adempimento alle richieste dell'ufficio sia esclusivamente dovuto a causa a lui non imputabile, o comunque non sia dovuto a sua negligenza, i documenti (tardivamente) prodotti non potranno essere presi in considerazione ai fini del giudizio.

Inoltre, si ricorda come, anche a prescindere dall'ammissione della prova che dimostri l'inerenza o meno del costo ai fini delle imposte dirette, l'Iva (imposta notoriamente più "formale") indicata nelle fatture che non rispettano i criteri di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972, non è detraibile.

Come infatti evidenziato dalla Sentenza n. 1592 del 26 gennaio 2006 della Corte di legittimità "Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, tale da giustificare il rigetto del ricorso del contribuente in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile, il principio secondo cui la deducibilità dell'Iva versata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, prevista dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trova titolo nell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica …".


Fonte: Agenzia Entrate

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