Nel processo tributario, l’ufficio può avvalersi, ai fini della notifica dell’atto di appello, di messi comunali o di propri messi autorizzati.

Ciò in quanto l’articolo 16 del Dlgs 546/1992, nel regolare le modalità delle notificazioni degli atti del giudizio fiscale, detta una disciplina speciale, di portata generale, sia per il contribuente sia per gli uffici impositori.

Questa la regola iuris ricavabile dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16267, del 10 luglio 2009.

La vicenda di merito

Un contribuente impugnava l’avviso con il quale il competente ufficio aveva accertato a suo carico un maggior reddito imponibile per l’anno 1986.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, mentre la Ctr (sezione staccata di Latina), con sentenza n. 726/2005, pronunciandosi sull’appello proposto dall’ufficio, lo dichiarava inammissibile sul rilievo che la notifica dell’atto di gravame era inesistente in quanto effettuata tramite messo speciale.

Avverso la pronuncia di secondo grado la parte pubblica ricorreva in sede di legittimità, censurando l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 546/1992 in tema di notificazione dell’atto di appello nel giudizio tributario.

Il giudizio di legittimità

Nel ricostruire il caso, i giudici di piazza Cavour hanno richiamato il principio (cfr Cassazione, sentenze nn. 13461/2007, 8976/2007, 8465/2005 e 18291/2004) secondo cui l’articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 è norma generale che, nel regolare le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, detta una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria.

In base a tale disposizione, spiega la sentenza in esame, è concesso agli uffici impositori di avvalersi di messi comunali o di propri messi autorizzati e “tale regola, per ragioni non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello”.

Tra l’altro, la notificazione dell’impugnazione eseguita secondo modalità e in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, “determina la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale ma della notifica, che è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato, ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità”.

Di qui, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Ctr del Lazio per il riesame della vicenda sulla base dell’enunciato principio di diritto.

Considerazioni

Il comma 4 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 dispone che l’ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo “del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”.

A suo tempo, la circolare n. 291/1996 aveva ritenuto che, pur in mancanza di un richiamo normativo diretto, è consentito all’ufficio di provvedere alla notificazione dell’atto di appello a mezzo di messo comunale o di messo autorizzato, considerato che “l’art. 53, comma 2, pur richiamando per la proposizione dell’appello le stesse forme del ricorso in primo grado, non esclude l’applicabilità della disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 16, in quanto quest’ultima contiene una mera individuazione dei soggetti notificatori (messo comunale o messo autorizzato) nell’ipotesi di notificazioni effettuate dai predetti Uffici”.

Tale interpretazione è stata accolta, con orientamento consolidato, ribadito anche dalla pronuncia in commento, dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con sentenza n. 3001/2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno dichiarato di “condividere l’orientamento costante della Sezione tributaria… secondo cui le forme di notifica previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, sono applicabili nell’intero ambito del processo tributario, e perciò anche alla notifica dell’atto di appello, che viene quindi legittimamente curata da un messo autorizzato dell’Amministrazione finanziaria (in questi termini da ultimo cfr. la sentenza n. 13461 dell’8 giugno 2007)”.

Analogamente, il collegio di legittimità, con sentenza n. 8976/2007, ha riconosciuto la possibilità per i messi speciali dell’ufficio di effettuare le notificazioni nell’ambito del procedimento tributario, salva la precisazione che tale possibilità non opera nell’ambito del giudizio dinanzi alla Cassazione “che è regolato dalle norme di carattere generale, ed in particolare dal codice di procedura civile”.

In definitiva, la speciale disciplina di cui all’articolo 16, trova applicazione, oltre che nel giudizio di primo grado, anche per la notificazione dell’atto di appello con la conseguenza che deve ritenersi legittima la notificazione dell’atto di impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale effettuata dall’ufficio avvalendosi del proprio messo speciale.


Fonte: Agenzia Entrate

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