Sono così sintetizzabili le principali modifiche che interessano l’art. 10 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata sul supplemento ordinario, della Gazzetta Ufficiale n. 179, del 4 agosto 2009, relativamente alle nuove disposizioni inerenti al sistema delle compensazioni fiscali, il quale, al fine di contrastare possibili abusi, è stato reso dal legislatore più rigoroso.
Resta invece immutata la modifica prevista per l’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997, secondo la quale l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza per quello infrannuale.
In tal caso, resta confermata per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale la possibilità di non comprendere quest’ultima nel modello UNICO. E sono inoltre esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale IVA quei contribuenti che presenteranno entro il mese di febbraio la dichiarazione IVA.
Viene confermato dall’art. 10, comma 6 del D.L. n. 78/2009 anche che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori dell’anno per importi superiori a 10.000 euro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a diposizione dall’Agenzia delle Entrate, ma secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del detto comma, ossia dal 5 agosto 2009.
I contribuenti che, invece, intendo utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, e non più a 10.000 euro annui, dovranno richiedere l’apposita attestazione di conformità, relativamente alle dichiarazione dalla quale lo stesso deriva.
Detta dichiarazione, recita la nuova formulazione dell’art. 10, comma 7 del D.L. n. 78/2009, non dovrà più essere rilasciata esclusivamente da soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 322/1998, ovverosia da soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ma da tutti i soggetti ammessi al rilascio della stessa. In altri termini, l’apposita attestazione di conformità, relativamente alle dichiarazione dalla quale il credito IVA deriva potrà essere rilasciata per esempio dallo stesso caf, dai commercialisti o dai soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle camere di commercio. Resta, invece, ferma la possibilità alternativa secondo la quale la suddetta dichiarazione possa essere sottoscritta dai soggetti che firmano la relazione di revisione, con riferimento ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del c.c.
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, ovverosia della sanzione da 258 a 2.582 euro; e in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista l’apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. L’art. 10, comma 8 del D.L. n. 78/2009 prevede, poi, che alle nuove sanzioni previste in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, dall’art. 27, co. 18 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, (le quali vanno dal 100% al 200% e sono pari al 200% in caso di utilizzo in compensazione superiore a 50.000 euro annui) non sia applicano alla definizione agevolata prevista dagli artt. 16, co.mma3 e 17, co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997, ossia se il pagamento di quanto dovuto viene effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Sebbene nulla venga disposto dal D.L. n. 78/2009 in ordine alla decorrenza delle nuove regole per la compensazione dei crediti d’imposta, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa diramato in data 2 luglio 2009, le nuove regole sulle compensazioni introdotte dall’art. 10 del predetto decreto n. 78 del 2009, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso 2009. Con riferimento ai rimborsi IVA, il D.L. n. 78/2009 ha, infine, previsto, mediante una serie di modifiche apportate all’art. 38-bis, comma sesto del D.P.R. n. 633/1972, che non solo la notifica dell’avviso di accertamento successivamente al rimborso determina l’obbligo di versare all’ufficio le somme indebitamente rimborsate, a meno che sono sia stata prestata una garanzia, entro sessanta giorni, ma anche quanto il credito è stato utilizzato in compensazione. Mediante la modifica dei commi ottavo e nono del predetto art. 38-bis è stato, inoltre, stabilito che modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Resta, infine, invariato il tetto di 700.000 euro, a cui potrà essere elevato, ma solo dal 1° gennaio 2010 e con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il limite della compensazione annuale di cui all’art. 34, comma 1 della Legge n 388/2000.

Fonte: IPSOA

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