Le spese possono essere sostenute in un territorio comunitario o convenzionato con lo Stato italiano ovvero in un Paese extraeuropeo non convenzionato. Queste danno diritto a un rimborso sanitario (per mezzo delle strutture del ministero della Sanità) o a una riduzione dall’imponibile fiscale. Altre volte le fattispecie si intrecciano o si alternano. Nel caso di specie, poi, vi sono alcuni particolari profili di carattere tributario che non possono essere trascurati relativamente alla detraibilità riconosciuta, a determinate condizioni, dal nostro ordinamento. In linea generale il legislatore fiscale, per ragioni di carattere sociale e morale, ha previsto la circostanza che alcune spese possano essere imputate nella somma che riduce l’Irpef dovuta dal contribuente. In particolare, le spese sanitarie, di qualsiasi tipologia (e cioè quelle mediche/generiche, specialistiche, chirurgiche, paramediche, farmaceutiche e via dicendo) danno diritto alla detrazione d’imposta lorda nella misura del 19 per cento calcolata sul loro ammontare complessivo (non delle singole fatture) eccedente la franchigia di euro 129,11 (tra gli oneri per i quali spetta la deduzione d’imposta, invece, vi sono le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap secondo quanto indicato dall’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992).

La detraibilità

La detrazione compete al contribuente che le ha effettivamente sostenute nell’interesse proprio e/o della persona fiscalmente a proprio carico. Diversamente, non sono riconosciute le detrazioni relative alle spese per il trasferimento e quelle di soggiorno all’estero (anche se le stesse sono state sostenute all’estero da contribuenti fiscalmente residenti in Italia). La detrazione spetta anche nel caso in cui le spese mediche siano rimborsate per effetto di contratti di assicurazione i cui premi non costituiscono oneri detraibili o per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente. Sul punto, giova osservare che nell’ipotesi in cui siano stati ricevuti rimborsi da parte di Enti previdenziali o assistenziali (come ad esempio, i rimborsi della Asl o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che hanno concorso alla formazione del redito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute rimaste a carico del contribuente e, pertanto, non danno luogo, sotto il profilo fiscale, alla detrazione dall’imposta.

La novità

Con decorrenza dal 1° luglio 2007, per il riconoscimento del beneficio fiscale relativo all’acquisto di medicinali, è, altresì, prevista una ulteriore condizione. I commi 28 e 29 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 hanno, infatti, stabilito che tali spese devono essere certificate con fattura o scontrino parlante attestante la natura, la qualità, la quantità dei farmaci venduti nonché l’indicazione (apposta anche manualmente) del codice fiscale del destinatario del medicinale (risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007; comunicato stampa delle Entrate del 28 giugno 2007).

Le spese mediche sostenute all’estero

Tutto ciò premesso, le spese mediche sostenute all’estero dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono soggette alla medesima disciplina prevista per le spese sostenute nel territorio nazionale (i corretti adempimenti nonché la documentazione obbligatoria formano oggetto di specifiche disposizioni emanate dal ministero delle Finanze con la circolare n. 9 del 9 maggio 1987 che reca ampie e dettagliate istruzioni in ordine ai requisiti di sostanza e di forma che devono caratterizzare la documentazione necessaria, che deve essere debitamente quietanzata e conservata a cura del dichiarante fino alla scadenza dei termini per l’accertamento, di regola 4 anni). Per quanto riguarda l’ulteriore condizione (introdotta dalla legge finanziaria per il 2007) necessaria per poter detrarre le spese in discorso si ritiene che la specificazione della natura, qualità e quantità, nonché del codice fiscale possa essere surrogata da una autocertificazione che, ai sensi del Dpr n. 445 del 2000, sostituisce legittimamente i certificati e i documenti richiesti dall’Amministrazioni finanziaria (tale possibilità, unicamente utilizzabile nel caso di acquisto di farmaci nel territorio estero, dove non è prevista un’analoga disposizione a quella interna, peraltro, pare poter trovare ampia previsione, anche per quelle spese medico-sanitarie sostenute nel territorio italiano non debitamente documentate con scontrino parlante, o con ricevuta sostitutiva del farmacista, o, ancora, sfornita di prescrizione medica).

La traduzione della documentazione

Specifici adempimenti devono, altresì, essere osservati se la documentazione sanitaria risulta redatta in lingua originale o in altra lingua; in questo caso, infatti, occorre allegare una traduzione (della documentazione) in lingua italiana. In particolare, se la documentazione è trascritta in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, la traduzione può essere sottoscritta dal contribuente per garantirne la veridicità; diversamente, nel caso in cui fosse redatta in altre lingue, è obbligatorio allegare una traduzione giurata. Tuttavia, in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento sono costituzionalmente tutelate le minoranze linguistiche (articolo 6), sono previste talune eccezioni. Giacché il Trattato di Osimo del 1975 e lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia garantiscono la tutela della minoranza slovena e la relativa conservazione di determinati diritti nell’uso della specifica lingua, la documentazione sanitaria eventualmente redatta in sloveno potrà essere corredata da una traduzione italiana non giurata, ove il contribuente, residente nella regione, appartenga a questa minoranza. In più, poiché in base ai relativi statuti (autonomi), la lingua francese nella Regione Valle d’Aosta e la lingua tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano sono parificate all’italiano e ne è consentito l’utilizzo separato (salvo espresse deroghe) la certificazione sanitaria dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei predetti luoghi non necessita di alcuna traduzione.

Il controvalore

Con riguardo al corrispettivo da indicare nella dichiarazione dei redditi non si pongono particolari problemi nell’ipotesi in cui la valuta straniera rappresentata è l’euro; diversamente, occorre applicare il cambio di listino del giorno in cui la spesa è stata realizzata o il cheque del giorno precedente l’esecuzione, ovvero, in mancanza di fissazione del cambio, il riferimento alla misura mensile.

Le spese sanitarie veterinarie

La normativa interna prevede, poi, il diritto a detrarre le spese medico-veterinarie (sostenute nel territorio nazionale) che il contribuente sostiene per la cura di animali, legalmente detenuti per scopi di compagnia o di pratica sportiva (e cioè per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da equitazione). La detrazione in discorso è ammessa, indipendentemente dal numero di animali posseduti, per un importo massimo di euro 258,23 tenuto conto che spetta esclusivamente per la parte di spesa sostenuta che eccede l’importo di euro 129,11 e sino ad un importo massimo di euro 387,34. In particolare è possibile usufruire della riduzione fiscale sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario nel territorio italiano che per quelle relative all’acquisto presso strutture farmaceutiche di medicinali specifici. Con riferimento alle spese veterinarie effettuate all’estero (nel silenzio della norma), si ritiene implicitamente richiamata la disciplina (interna) di carattere generale; pertanto, sembra possibile affermare che danno luogo alla detrazione dall’imposta anche le spese veterinarie sostenute oltre i confini nazionali, comprese quelle per medicinali, riguardanti gli animali destinati ad attività agonistica e di compagnia.

La card sanitaria europea e fiscale

Nell’ottica di un monitoraggio della spesa nel settore sanitario, il legislatore domestico ha previsto la generazione e la progressiva consegna, a tutti coloro che hanno diritto all’assistenza sanitaria, della tessera sanitaria (la cui distribuzione è effettuata da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate; mentre per gli assistiti della Regione Lombardia dallo stesso ente regionale). La card, distribuita ai cittadini italiani, funge contemporaneamente come tessera Sanitaria (Ts) per l’Italia e tessera europea di assicurazione malattia (Team). La Ts mostra, sul fronte le informazioni del codice fiscale (sia su banda magnetica che in formato a barre) e i dati sanitari riservati alla Regione. Il retro, invece, ha validità di Team e dal gennaio 2006 viene utilizzata da coloro che si recano in soggiorno temporaneo in uno dei Paesi dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), del dipartimento d’oltremare (Guadalupe, Guyana Francese, Martinica, Reunion) e della Svizzera (Paese convenzionato con l’Unione europea). La tessera magnetica, infine, a partire dal 1° gennaio 2008 sarà utilizzata per l’acquisto dei farmaci in modalità informatica "strisciando" la stessa Ts su un apposito "pos" (col duplice obiettivo di "osservare" la spesa sanitaria e "tracciare" i costi fiscalmente detraibili).

Paesi comunitari e/o convenzionati

L’assistenza sanitaria all’estero è garantita al cittadino italiano con modalità diverse a seconda delle esigenze terapeutiche e del Paese presso cui ci si trova o in cui è necessario andare per essere curati. In quest’ultimo caso bisogna distinguere i Paesi dell’Unione europea e quelli con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni bilaterali da quelli extraeuropei (non convenzionati). Nel primo caso, il cittadino che (in possesso della Team) si reca, temporaneamente, presso uno dei 27 Paesi dell’Unione europea (o in un Paese convenzionato), per motivi di viaggio, vacanza, studio, lavoro, ha diritto a ricevere nello Stato ospitante le cure medicalmente necessarie (in particolare, la tessera consente di usufruire delle prestazioni sanitarie prima coperte dai ccdd. modelli E110, E111, E119 ed E128). Se, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare la card si può chiedere, una volta rientrati in Italia, il rimborso delle spese sanitarie sostenute alla Asl di relativa competenza, purché si presenti la relativa documentazione sanitaria e le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento. Quando il sistema sanitario straniero, quindi, prevede l’esborso di una determinata somma di danaro occorre (ai fini del recupero di quanto pagato) che l’ente sanitario che ha effettuato la prestazione (ambulatoriale, medica, ospedaliera, farmaceutica e via dicendo) rilasci la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale. Se, invece, è previsto il pagamento di un ticket, questo rimane a carico dell’assistito e non può essere chiesto il rimborso (che, nel caso, avviene secondo le tariffe del servizio del Paese visitato). L’importo del ticket pagato all’estero, altresì, non sembra risultare detraibile ai fini fiscali poiché la normativa interna contente la detrazione delle spese di ticket sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

I Paesi extracomunitari

Nel caso di spese mediche effettuate presso un Paese extracomunitario, con cui lo Stato italiano non ha stipulato accordi bilaterali in campo di assistenza sanitaria (la Team non può essere utilizzata e) i costi sostenuti dal paziente risultano completamente a suo carico, senza possibilità alcuna di ottenere, in Italia, un rimborso (nel caso in questione, pertanto, converrebbe munirsi di una specifica polizza assicurativa). Sotto il profilo fiscale, tuttavia, occorre distinguere (al fine di assicurarsi, in caso di necessità, il rimborso delle spese sanitarie) tra polizze sanitarie e infortunistiche. Nel primo caso il premio pagato non può essere portato in detrazione, pertanto, ancorché il contribuente riceva il rimborso delle spese mediche egli può legittimamente fruire della detrazione fiscale per gli oneri sostenuti. Nel secondo caso, invece, il premio pagato costituisce un onere detraibile, dunque, le spese sanitarie sostenute e rimborsate non danno diritto ad alcuna detrazione d’imposta.

L’intervento chirurgico specialistico

Il nostro Sistema sanitario nazionale è strutturato in modo tale che le prestazioni sanitarie vengono erogate direttamente dalle strutture dello stesso servizio o da altre strutture accreditate/convenzionate (cd. assistenza diretta); il cittadino che usufruisce del servizio contribuisce al costo della prestazione in base al ticket, che, in ogni caso, copre solo una parte del costo complessivo (d’altro canto solamente alcuni pazienti sono interamente esentati dalla predetta spesa sanitaria). Al di fuori di tale sistema e quindi anche quando il cittadino si reca all’estero, questi dovrà sostenere totalmente o parzialmente la spesa sanitaria che lo riguarda, ricevendo, soltanto in determinati casi, un minimo e limitato rimborso dei costi sostenuti (cd. assistenza indiretta).

Le speciali convenzioni con l’estero

Più in particolare, possono prospettarsi alcuni casi pratici. Nel caso di Enti territoriali (comuni, province, regioni) che fruiscono di speciali convenzioni con strutture ubicate all’estero con il nostro Ssn, il cittadino, dietro autorizzazione preventiva della Asl di appartenenza, può avvalersi della prestazione sanitaria dello stesso tipo di quella che avrebbe usufruito presso le strutture locali, e dei costi del ricovero o della visita si fa carico direttamente il sistema nazionale.

Le cure di alta specializzazione

Per le cure di alta specializzazione, invece, la Team non copre il trasferimento all’estero. Pertanto, nel caso di cure programmate se il paziente non può ottenere tempestivamente adeguate prestazioni sanitarie nelle strutture nazionali, può chiedere l’autorizzazione alla rispettiva Asl per effettuare l’intervento all’estero (allegando la relazione di un medico specialista che dichiara che l’assistito non può essere curato in Italia e che indica presso quale centro estero si potranno effettuare le cure). Conseguita l’autorizzazione l’azienda sanitaria (locale) consente di impiegare le prestazioni sanitarie in condizioni di parità con i cittadini dello Stato straniero ospitante (i costi della degenza, tuttavia, verranno sostenuti direttamente dal paziente, il quale potrà poi richiedere alla Asl il rimborso di una somma forfetaria, variabile, della somma sostenuta). Se il paziente necessita di un intervento urgente, causa la gravità della patologia e non è possibile azionare la procedura standard della domanda presso la Asl, è, tuttavia, previsto che lo stesso possa ottenere il rimborso, anche senza preventiva autorizzazione, purché il trasferimento urgente sia preceduto dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla propria unità sanitaria.

Il ricovero senza richiesta e urgenza

Nell’ipotesi in cui il cittadino voglia usufruire di una prestazione sanitaria diretta all’estero senza preventiva autorizzazione e/o senza particolari motivi di urgenza, allo stesso potrà essere rimborsata solo una somma forfetaria minima e solo nel caso di ricovero o di visita presso una clinica privata (e non, quindi, nel caso di una prestazione ambulatoriale). Resta ferma, tuttavia, la possibilità di "recuperare" parte di quanto sostenuto mediante l’abbattimento della dichiarazione dei redditi sotto forma di onere detraibile (secondo le disposizioni sancite dalla disciplina tributaria interna).


Fonte: Agenzia Entrate

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