I dati identificativi dei fabbricati rurali iscritti con attribuzione di rendita nel Catasto dei fabbricati devono essere inseriti nella dichiarazione di successione con indicazione del corrispondente valore imponibile pari a zero.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 207/E del 6 agosto.

La questione, posta all'esame dell'agenzia delle Entrate, deriva dalla circostanza che, in occasione dell'istituzione del Catasto dei fabbricati (disposta dall'articolo 9 del decreto legge n. 553 del 1997 al fine di inventariare in modo completo e uniforme il patrimonio edilizio), il legislatore ha stabilito che anche i fabbricati rurali - diversamente da quanto previsto in passato - siano censiti in Catasto con attribuzione di rendita propria.

Nelle more del censimento è sorto il problema concernente l'eventuale disparità di trattamento, ai fini fiscali, derivante dal fatto che, allo stato attuale, alcune costruzioni, sono state già censite e iscritte al Catasto e, quindi, hanno una rendita catastale, mentre altre ne sono sprovviste, perché ancora non registrate.

Ciò ha comportato, per l'appunto, la necessità di chiarire che l'autonoma rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali non rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, nella risoluzione 207/E, l'Agenzia richiama l'attenzione sull'espressa previsione dell'articolo 9 del decreto legge n. 553/1997, ai sensi del quale l'iscrizione in Catasto dei fabbricati rurali non determina la perdita del carattere di ruralità ai fini fiscali, purché, ovviamente, continuino a sussistere tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dal medesimo articolo 9.

Di conseguenza, la previsione normativa dell'attribuzione di una rendita catastale tali costruzioni non può considerarsi influente sui criteri di determinazione del reddito dominicale dei terreni, in base ai quali il reddito del terreno agricolo è comprensivo anche della redditività degli immobili rurali allo stesso asserviti.

La rendita catastale del fabbricato rurale assumerebbe rilevanza autonoma solo nel caso venissero a mancare i prescritti requisiti di ruralità.

Sulla base delle predette considerazioni, l'Agenzia afferma che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e della compilazione della relativa dichiarazione, la rendita dei fabbricati rurali - ove attribuita - deve considerarsi ricompresa nel reddito dominicale dei terreni agricoli ai quali detti edifici sono asserviti e non rileva, quindi, in sede di determinazione dell'imposta.

Dal punto di vista pratico, ne discende che, nel quadro B del modello 4, da utilizzare per compilare la dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale dell'edificio (oltre a quella del terreno agricolo sul quale insiste) mentre, relativamente al fabbricato, deve essere segnalato un valore imponibile pari a zero. Nello spazio riservato alle note, inoltre va precisato, che si tratta di costruzione per la quale ricorrono le condizioni di ruralità prescritte dalla legge.

Al riguardo, l'Agenzia evidenzia che, affinché la rendita catastale dei fabbricati rurali non rilevi autonomamente, ma sia considerata ricompresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono, è, tuttavia, necessario che gli immobili in questione, oltre a presentare tutti i requisiti sopra descritti, risultino effettivamente asserviti e strumentali al fondo agricolo e vengano, altresì, trasferiti unitamente al fondo stesso.


Fonte: Agenzia Entrate

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