Le prestazioni socio sanitarie a favore di migranti possono essere esentate dall'Iva, questo è quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 238 del 26/08/2009. Tuttavia le condizioni di migrante, senza fissa dimora e richiedente asilo devono essere tutte contemporaneamente presenti per consentire l'applicabilità dell'esenzione alla prestazione, oltre al fatto che deve trattarsi esclusivamente di prestazione socio sanitaria, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale o infine da Onlus.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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