QUESITO

In data .. il Signor Tizio ha acquistato da una società del .. uno yacht ad uso

privato battente bandiera dell’Isola di Mann ed ivi iscritto nei registri marittimi

locali.

Il corrispettivo della imbarcazione è stato pagato tramite bonifico bancario a

favore di uno studio legale italiano, procuratore del venditore estero, che ha

trasferito la somma a favore del venditore medesimo presso un conto corrente

estero.

L’interpellante chiede se tale acquisto debba essere indicato nella propria

dichiarazione dei redditi (modulo RW del Modello Unico Persone Fisiche).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ha indicato l’acquisto dello yacht nel modulo RW della dichiarazione dei

redditi Modello Unico – Persone Fisiche relativa all’anno 2007 considerando il bene

acquistato potenzialmente in grado di produrre redditi imponibili nell’ipotesi in cui

sia concesso in uso a terzi a titolo oneroso.

Pertanto, il contribuente ha compilato le sezioni II e III del suddetto modulo.

In particolare, nella sezione II ha indicato, nel rigo RW7, il codice stato estero “203”

(corrispondente all’Isola di Mann), il codice operazione “0722” (investimenti in altri

valori mobiliari), l’importo in Euro del costo di acquisto del bene ed ha barrato la

casella di colonna 4 in quanto la percezione del reddito avverrà in un periodo di

imposta successivo.

Nella sezione III ha indicato gli estremi del bonifico relativo all’acquisto

dello yacht (rigo RW11) e dei bonifici esteri effettuati per la gestione del medesimo

bene (rigo RW12).

L’interpellante precisa inoltre che, relativamente ai periodi di imposta futuri,

continuerà ad indicare nella dichiarazione dei redditi la consistenza

dell’investimento ed i bonifici ad esso relativi fino a quando lo yacht non verrà

ceduto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (cd. monitoraggio fiscale), prevede che le persone

fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia

che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero

attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi

di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Il successivo comma 2 prevede che deve essere altresì indicato l’ammontare

dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli

investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste

anche nel caso in cui al termine del periodo d’imposta i soggetti non detengono più i

suddetti investimenti e attività finanziarie.

A tal fine nel modulo RW della dichiarazione dei redditi deve essere indicato:

- nella prima sezione, i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in

serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti senza il tramite di

intermediari residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle

attività estere di natura finanziaria;

- nella seconda sezione, le consistenze degli investimenti esteri e delle attività

estere di natura finanziaria detenuti all’estero al termine del periodo di

imposta;

- nella terza sezione, i trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati attraverso

intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, che nel

periodo di imposta hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività

estere di natura finanziaria.

L’obbligo di compilazione del modulo RW sussiste per tutti gli investimenti

all’estero, nonché per le attività estere di natura finanziaria, anche se nell’anno di

riferimento della dichiarazione non hanno prodotto redditi di fonte estera imponibili

in Italia, purché essi siano suscettibili di produrli. Ne consegue che l’obbligo di

dichiarazione, come specificato nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (in

risposta al quesito 1.11), è escluso nell’ipotesi in cui il bene oggetto

dell’investimento, avuto riguardo alle concrete modalità di utilizzo, non è

suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.

Pertanto, ad esempio, non devono essere indicati nel modulo RW gli

immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li

assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi in quanto essi non sono

imponibili neanche in Italia ai sensi dell’articolo 70, comma 2 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In tal caso il modulo RW deve essere compilato solo in presenza di

comportamenti del contribuente suscettibili di produrre un reddito imponibile in

Italia. In particolare:

- aver dato l’immobile in affitto (con conseguente obbligo di dichiarazione del

reddito nel quadro RL);

- aver ceduto l’immobile a titolo oneroso realizzando plusvalenze imponibili ai

sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

Ciò posto, considerato che lo yacht non è assimilabile ad un’attività

finanziaria suscettibile in astratto di produrre redditi imponibili in Italia, bensì ad un

investimento all’estero che, al pari degli immobili, è suscettibile di produrre redditi

imponibili in Italia connessi allo sfruttamento economico dello yacht ceduto in uso a

terzi, si ritiene che debba essere compilato il modulo RW, sezione seconda.

Inoltre, la predetta Sezione del modulo RW deve essere in ogni caso

compilata qualora il bene sia immesso in un regime d’impresa.

Per quanto concerne, invece, i dati relativi ai bonifici effettuati dal

contribuente per l’acquisto dello yacht e per la gestione dello stesso si ritiene che gli

stessi vadano indicati nella sezione III del modulo RW relativo all’anno in cui sono

stati effettuati, così come previsto dall’articolo 4, comma 2, del citato decreto legge

n. 167 del 1990.


Risoluzione Agenzia Entrate 172/E del 3 luglio 2009.

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