Negli scambi commerciali con partners esteri frequenti sono le operazioni triangolari in cui intervengono soggetti comunitari ed extra-UE. Tali operazioni sono disciplinate dal D.P.R. 633/72 e dalla Legge 427/93.
Vengono esaminati qui di seguito alcuni casi tra i più frequenti, ove vengono messi in evidenza gli adempimenti IVA, doganali e Intrastat.

CASO n° 1 - Cessione a cliente italiano e consegna in Paese comunitario
Operatore italiano (IT1) vende beni ad altro operatore italiano (IT2) e li spedisce per conto di IT2 a soggetto lituano (LT) in Lituania.

Obblighi di IT1:
•effettua un'operazione in triangolazione, per la quale emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 58, comma 1, L. 427/93;
•consegna a LT i beni per conto di IT2. La prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato è rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto, comprendente anche la lettera con cui IT1 incarica il trasporto dei beni nell'altro Stato comunitario.
Obblighi di IT2:
•effettua nei confronti di LT una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93;
•compila l'Intra-1 bis con riferimento al periodo di registrazione della fattura.


CASO n° 2 - Cessione a cliente comunitario e consegna in altro Stato comunitario
Un operatore italiano (IT) vende beni a operatore polacco (PL) e spedisce per conto di PL a soggetto tedesco (DE) in Germania.
Obblighi di IT:
•emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) L. 427/93, nei confronti di PL e consegna per suo conto in DE;
•conserva prova documentale relativa alla consegna dei beni in DE (CMR);
•compila l'elenco riepilogativo delle cessioni indicando, in particolare, il codice ISO "DE" nella colonna n° 12 relativa al paese di destinazione dei beni.

CASO n° 3 - Acquisto da fornitore comunitario e successiva cessione a cliente di altro Stato comunitario con trasferimento diretto dei beni
Operatore italiano (IT) acquista beni da fornitore ungherese (HU) e li rivende a cliente ceco (CZ). I beni vengono trasferiti direttamente da HU a CZ.

Obblighi di IT:
•effettua un acquisto intracomunitario. Deve integrare e registrare la fattura ricevuta da HU ai sensi dell'art. 46 e 47 della L. 427/93, senza esporre l'IVA a norma dell'art. 40, comma 2, della medesima legge 427/93;
•emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93, nei confronti di CZ designandolo con annotazione sulla fattura quale debitore dell'imposta;
•compila l'Intra-2 bis dalla colonna n° 1 alla colonna n° 6 relativamente all'acquisto da HU indicando nella colonna n° 6, relativa alla natura della transazione, la lettera "A".
•compila l'Intra-1bis dalla colonna n° 1 a quella n° 5 relativamente alla cessione nei confronti di CZ indicando nella colonna n° 5, relativa alla natura della transazione, la lettera "A".

CASO n° 4 - Cessione a cliente extra-UE con consegna in Paese comunitario
Operatore italiano (IT) effettua una cessione di beni nei confronti di cliente svizzero (CH) e spedisce per conto di questi in Francia.

Questa transazione non si configura come cessione intracomunitaria poiché, anche se IT spedisce la merce in un altro Stato membro, il cliente non è un soggetto IVA comunitario. IT non può pertanto applicare l'articolo 41 della Legge 427/93; allo stesso tempo IT, pur fatturando ad un soggetto extra-UE, non può applicare l'articolo 8 del D.P.R. 633/72 in quanto la merce non viene esportata. La cessione quindi si configura come un'operazione interna. IT deve emettere nei confronti di CH fattura con IVA.
Perché diventi operazione intracomunitaria CH deve nominare un rappresentante fiscale in un Paese comunitario diverso dall'Italia.

CASO n° 5 - Cessione a cliente comunitario e spedizione per suo conto in Paese extra-UE
Operatore italiano (IT) effettua una cessione di beni nei confronti di un cliente francese (FR) e spedisce per suo conto in Svizzera

Obblighi di IT:
•IT effettua una cessione all'esportazione. La cessione è non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8, 1° comma, lettera "a", D.P.R. 633/72, quando il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell'Unione Europea è a cura o a nome del cedente nazionale. In questo caso il Documento Amministrativo Unico (DAU) o bolla doganale è emesso a nome del cedente nazionale. L'esportazione di IT deve risultare da documento doganale debitamente vistato. La cessione è invece non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8, 1° comma, lettera "b", quando il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell'Unione Europea è a cura del cessionario non residente (FR) o per suo conto. In questo caso la bolla doganale è intestata a FR e l'esportazione di IT deve risultare da vidimazione apposta sulla fattura dall'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunit�. IT deve entrare in possesso della fattura vistata entro 90 giorni dalla consegna dei beni.
•IT non compila l'Intrastat.

CASO n° 6 - Acquisto da fornitore extra-Ue merce proveniente da paese comunitario
Operatore italiano (IT) acquista da fornitore svizzero (CH) merce proveniente dalla Germania (DE).
IT non effettua un acquisto intracomunitario in quanto pur provenendo la merce da un Paese comunitario, il fornitore non è un soggetto IVA comunitario. IT non effettua neanche un'importazione poiché pur acquistando da soggetto extra-UE riceve la merce da Paese comunitario. Pertanto IT deve adempiere agli obblighi IVA in Italia mediante emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. 633/72. Non compila l'Intrastat.
Tale operazione diverrebbe intracomunitaria qualora il fornitore svizzero acquisisse una partita IVA in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.

CASO n° 7 - Acquisto da fornitore comunitario merce proveniente da paese extra-UE
Operatore italiano (IT) effettua un acquisto di beni da fornitore Lituano (LT). I beni provengono dal Giappone e vengono sdoganati in Italia a cura dell'acquirente IT.

IT effettua un'operazione di importazione con espletamento degli adempimenti doganali in quanto i beni provengono da Paese fuori dell'Unione Europea. L'operazione di importazione va effettuata sulla base della fattura di LT nei confronti di IT.
IT non compila l'Intrastat.

Quadrangolazione
Operatore italiano (IT1) acquista beni da fornitore francese (FR) e li cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale li rivende ad operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.

Negli scambi commerciali con partners esteri possono verificarsi operazioni a catena nelle quali siano coinvolti più di tre soggetti appartenenti a Stati diversi. Tali operazioni, già oggetto di studio, non hanno trovato soluzione. Le ragioni sono legate principalmente al tema della territorialità dell'imposta. Nel caso esposto intervengono quattro soggetti comunitari fra i quali intercorrono operazioni di cessione ed acquisto. Pur tuttavia tali operazioni non possono essere considerate intracomunitarie in quanto non vi è passaggio di merce in Italia.

Allo stato attuale, l'operazione quadrangolare non può godere delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare, ma è necessaria un'interruzione dei rapporti mediante la nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni.
IT1 non effettua, come detto, un acquisto intracomunitario, né può applicarsi l'art. 40, comma 2 della legge 427/93, in quanto l'ipotesi di cui al citato articolo 40, presuppone che venga comprovato che il bene sia stato assoggettato ad imposta in altro Stato comunitario (Circolare Ministero Finanze n° 145/E del 10.6.1998).


Fonte: Governo

0 commenti:

 
Top