Il principio di inerenza da seguire ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Dopo l'abrogazione dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/1997, non c'è più legame tra il tributo regionale e l'Ires.

A ribadire il concetto è la circolare 39/E del 22 luglio, con la quale l'agenzia delle Entrate torna sulla modifica dei criteri di determinazione della base imponibile Irap, per puntualizzare ulteriormente quanto già espresso nella circolare 36/2009 del 16 luglio.

In particolare, è confermato che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 50, della legge 244/2007) hanno reso indipendente l'imposta regionale sulle attività produttive dall'imposta sul reddito. Vale a dire che la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

Ai fini poi della deducibilità dei componenti negativi, occorre che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap. Se un costo non attiene all'attività d'impresa, ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci, non può essere dedotto soltanto perché civilisticamente è stato imputato al conto economico; in tal caso, l'ufficio può contestare l'assenza di inerenza del costo.

A tal proposito, la circolare 36/2009, per limitare eventuali controversie tra contribuenti e Fisco sulle corrette modalità di applicazione dei principi enunciati, ha indicato la possibilità di evitare le conseguenze derivanti dai dubbi sull'inerenza di alcuni componenti negativi: il requisito è certamente rispettato se si deducono importi non superiori a quelli determinati applicando le disposizioni previste dal Tuir per l'applicazione delle imposte sul reddito.

In modo particolare, la soluzione può tornare utile in riferimento a quei costi per i quali il Testo unico delle imposte sui redditi ha limitato la deducibilità, introducendo presunzioni legali di parziale inerenza (ad esempio, apparecchiature per servizi di comunicazione, spese di rappresentanza, mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa, oneri di utilità sociale eccetera).

Resta fermo - ribadisce la circolare 39/2009 - che ai costi dedotti integralmente o in misura superiore "l'Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del Tuir", che "nel sistema dell'Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti".


Fonte: Agenzia Entrate

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