CONVENZIONE  TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: 

Capitolo I 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 2 

Imposte considerate

1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono: 

a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta (surtax); 

(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");

b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti. 

Capitolo II 

DEFINIZIONI 

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 

a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed in conformità con quella internazionale; 

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; 

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; 

d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non include gli ammontari dovuti per un'inadempienza od omissione relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta una penalita' applicata relativamente a dette imposte; 

e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; 

f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una società od una persona giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti; 

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 

h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno precedente", così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); 

i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; 

j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore nello Stato contraente; 

k) il temine "autorità competente" designa per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze (Dept. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 

Art. 4 

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto Stato, è considerata ivi residente. 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status di residente ai fini della presente Convenzione è determinata dalle seguenti norme: 

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (da qui in avanti denominato "centro degli interessi vitali"); 

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; 

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa èresidente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. 

Art.  5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 

b) una succursale; 

c) un ufficio; 

d) un'officina; 

e) un laboratorio; 

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; 

g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito per altri; 

h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; 

i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di ricerca o sfruttamento di risorse naturali; 

j) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione (insieme ad eventuali altri cantieri od attività) abbiano una durata superiore a sei mesi, o quando l'attività di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla vendita di macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli oneri dovuti per la predetta attività di progettazione o di supervisione eccedano il 10% del prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi. Resta inteso che ai fini del presente paragrafo un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita un'attività tramite detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative attrezzature od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o da utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali nello Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; 

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; 

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, o di attività analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi da a) ad e) non saranno applicabili se l'impresa ha un'altra sede fissa d'affari nell'altro Stato contraente per qualsiasi altro fine diverso da quello specificato nei suddetti sotto-paragrafi.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: 

a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; 

b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto dell'impresa stessa; 

c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato, interamente o quasi a favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra impresa controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso controllo comune, come detta impresa; 

d) agendo in tal modo, detta persona produce o trasforma in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti all'impresa stessa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa stessa o per conto di quella impresa o di un'altra controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso comune controllo, come detta impresa, egli non sarà considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. 

Capitolo III 

IMPOSIZIONE DEI REDDITI 

Art. 6 

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi derivanti dalle imprese agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti od altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili sono considerati beni immobili. 

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione. 

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili: 

(a) a detta stabile organizzazione; 

(b) alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta stabile organizzazione; o 

(c) alle altre attività d'impresa svolte in detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche od analoghe in condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono essere valutati su di una base ragionevole. 

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per l'attività industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione. 

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. 

Art. 8

Navigazione aerea

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati. contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 

3. Ai fini del presente articolo: 

a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e 

b) l'espressione "esercizio di aereomobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

Art. 9

Navigazione marittima

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio impegnati nell'esercizio di navi. 

3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono considerati reddito derivante da dette operazioni cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 12. 

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono inclusi: 

a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale, e 

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso equipaggiamento per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto di merci in traffico internazionale.

5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero. 

Art. 10 

Imprese associate

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 

Art. 11 

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, tali dividendi, possono essere tassati anche nello Stato Contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta così applicata non può eccedere: 

a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 10 per cento delle azioni della societa' che corrisponde ai dividendi; 

b) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 (a) si applicano ai dividendi derivanti dagli investimenti effettuati successivamente alla data della firma della presente Convenzione. 

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la società distributrice. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente in cui la società che corrisponde i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o reddito dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi corrisposti o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 

Art. 12 

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato Contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: 

a) il debitore degli interessi è il governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o 

b) gli interessi sono pagati ad enti ed organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati Contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il percettore degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa , gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 13 

Canoni e corrispettivi per servizi tecnici

1. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente di un altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, detti canoni e corrispettivi per servizi tecnici possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovrà essere superiore al 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici. 

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali, o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 

4. Ai fini del presente articolo l'espressione "corrispettivi per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, in corrispettivo di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto, la proprietà o il contratto in virtù di cui i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o non di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 14

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aereomobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

4. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale di una societa' i cui beni consistono direttamente o indirettamente principalmente di beni immobili situati nello Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 

5. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, in una società residente di uno Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 

6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente. 

Art. 15

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo: 

a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o

b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 

Art. 16

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che il residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se: 

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e 

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e 

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo; le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

Art. 17 

Compensi e gettoni di presenza

I compensi e i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente. 

Art. 18

Artisti ed atleti

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio, della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16, essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito proveniente dalle prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo residente di uno Stato Contraente esercita personalmente ed in tale qualità nell'altro Stato Contraente, è imponibile soltanto nel detto primo Stato Contraente, se le attività esercitate nell'altro Stato Contraente sono totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 7, 15 e 16, quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità in uno Stato Contraente è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, tale reddito è  imponibile solo nell'altro Stato Contraente se detta altra persona è in tutto o quasi finanziata con fondi pubblici di detto primo Stato, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. 

Art. 19

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 20 

Funzioni pubbliche

1. 

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalitàdi detto Stato; oppure ii) non sia divenuto residente di detto Stato solamente al fine di rendere quei servizi. 

2. 

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in quello Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità. 

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. 

Art. 21 

Professori, insegnanti e ricercatori

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare od effettuare ricerche presso un'università, collegio scuola od altro istituto d'istruzione, appartenente al Governo o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca. 

2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate. 

Art. 22 

Studenti e apprendisti

1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente: 

a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o

b) in qualità di apprendista, o 

c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o premio di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente: i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; ii) per le borse di studio, assegni o premi; e iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente per un periodo di tempo necessariamente richiesto per il completamento degli studi, della ricerca o della formazione professionale, a seconda dei casi.

2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purché tali remunerazioni non eccedano nell'anno 5.000.000 di lire italiane o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi. 

Art. 23 

Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Capitolo IV

Art. 24

Metodo per evitare le doppie imposizioni

1. Le leggi in vigore in entrambi gli Stati contraenti continueranno a disciplinare la tassazione dei redditi nell'ambito dei rispettivi Stati contraenti a meno che nella presente Convenzione non vi siano disposizioni contrarie. 

2. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformitàcon i seguenti paragrafi del presente articolo. 

3. 

a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito della proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India è una società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito (income tax), ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa. 

4. 

a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in India, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 

b) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi, sui canoni o sui compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata. 

5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni della presente Convenzione non è assoggettabile ad imposizione in uno Stato ontraente, può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi. 

Capitolo V 

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 25 

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse circostanze e condizioni. 

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività nelle stesse circostanze e condizioni. 

3. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti in detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che sono accordate in base alla legislazione soltanto alle persone residenti. 

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono state assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa dell'imposizione e degli obblighi relativi cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni. 

5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 

Art. 26 

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore. 

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato o se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno, altresì, consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti. 

Art. 27

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni e le frodi fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, oppure dalle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o le autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: 

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; 

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 28

Attività diplomatiche e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 

Art. 29

Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta o per conto del contribuente o dello Stato contraente di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni della presente Convenzione. 

2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono state effettuate le ritenute alla fonte e devono essere corredate di un attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui l'istante è residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 

2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 

a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; 

b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cesserà di produrre i suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente Convenzione avranno effetto in conformità delle disposizioni del paragrafo 2. 

Art. 31

Denuncia

1. La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare. 

2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: 

a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; 

b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 

Fatta in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 

  Per il Governo della  Repubblica indiana

(M. V. Chandrashekara Murthy)

 Per il Governo della Repubblica italiana

(Claudio Vitalone)

 


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. 

Resta inteso che:

a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione" indica le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, nonche' i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese rimborsate e, in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione; 

b) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal Governo dell'India; 

c) con riferimento all'articolo 20, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS.), alle Poste dello Stato italiano (PP.TT.), all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero Italiano (I.C.E.), all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonché agli enti o alle istituzioni corrispondenti indiani, sono contemplate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 del predetto articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, inserire nella lista precedente altri enti o istituti pubblici. 

d) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4 (b), per "imposta non prelevata in tutto o in parte" s'intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte, come imposta indiana e con riferimento al periodo d'imposta, ma che non lo sono state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzione d'imposta concessa per detto anno ai sensi: i. delle sezioni 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(15) (iv), 10A, 32AB, 80HH, 80HHC, 80-I e 80-0 dell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma della presente Convenzione, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da modificarne i principi generali; ii. delle altre disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le autorità competenti degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne i principi generali. 

e) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione; 

f) con riferimento al paragrafo 3, dell'articolo 29 le disposizioni in esso contenute non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati contraenti di trovare un accordo amichevole in ordine ad una procedura diversa per concedere i benefici fiscali previsti dalla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 

Fatto in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 

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