Il contribuente è tenuto a dichiarare come redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all'estero. In particolare, sono soggetti a tassazione (e all'obbligo di dichiarazione) i redditi:

- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni;

- percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi debbono essere assoggettati a tassazione sia in Italia che nello Stato estero;

- percepiti dal residente di uno Stato estero con cui è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede che tali redditi debbano essere tassati esclusivamente in Italia.

La normativa nel dettaglio

Nelle fattispecie di cui ai punti a) e b) il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo a norma di quanto disposto nell'articolo 165 del Tuir. La disposizione, come modificata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 247 del 18 novembre 2005, prevede infatti che, dove alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti all'estero, le imposte pagate a titolo definitivo su tali redditi siano ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

La detrazione e le modalità di calcolo

Ovviamente l'applicazione della detrazione avverrà separatamente per ciascuno Stato nell'ipotesi in cui il reddito complessivo corrisponda al coacervo dei redditi prodotti in più Stati esteri. Sulle modalità di calcolo della detrazione, poi, occorre tener presente che essa deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a cui si riferisce l'imposta a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Viceversa, nel caso in cui l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero. La detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione in cui è stata richiesta. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia pagato l'imposta all'estero può chiederne il rimborso all'autorità estera in base alle procedure da questa stabilite.

Le disposizioni convenzionali

La maggior parte delle Convenzioni (con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) prevede che gli stipendi pagati da un datore di lavoro residente all'estero siano tassati esclusivamente nel Paese di residenza se il lavoratore percettore lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni e l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

I redditi da lavoro dipendente

Il reddito dei dipendenti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi sono considerati residenti in Italia in quanto rileva, secondo il comma 8 bis dell'articolo 51 del Tuir, che i soggetti abbiano mantenuto in Italia i propri legami familiari e il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Tale reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali (per l'anno 2008 si fa riferimento al decreto ministeriale del 16 gennaio 2008).

Il trattamento fiscale delle pensioni

Le pensioni sono soggette a un regime diverso. Esse, infatti, sono imponibili comunque in Italia e tanto anche se corrisposte a soggetti non residenti dallo Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche (ossia corrisposte dallo Stato italiano, da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale) ovvero di pensioni private (ossia quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all'erogazione de trattamento pensionistico (ad esempio l'Inps). Le pensioni "pubbliche" sono imponibili soltanto in Italia mentre le pensioni private sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Le borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che gli studenti e gli apprendisti percepiscono, allo scopo di provvedere al mantenimento e alla loro istruzione e formazione, non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione; provengano da fonti estere.

Collaborazioni coordinate e continuative (ora collaborazioni a progetto)

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto (introdotte dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003), se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto di imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali. Qualora invece il reddito risulti imponibile in Italia, l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

In particolare l'agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito posto da una società in merito al trattamento fiscale e previdenziale da applicare a un collaboratore coordinato e continuativo che presta la propria attività in Italia a società italiana, mantenendo la residenza fiscale all'estero (nel caso specifico in Slovenia) ha chiarito (circ. n. 9/E del 26 gennaio 2001) che, nel caso in cui la prestazione svolta rientri fra quelle indipendenti, secondo la definizione rinvenibile nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (nel caso in questione, tra Italia e Jugoslavia) e, per lo svolgimento di tale attività, il soggetto non utilizzi una base fissa in Italia, o non permanga in Italia più di 183 giorni, il reddito è imponibile soltanto nello Stato di residenza. Tuttavia se il soggetto svolge una attività indipendente in Italia per più di 183 giorni il reddito ricavato da tale attività è imponibile in entrambi i Paesi mentre se dispone di una base fissa per lo svolgimento dell'attività, il reddito attribuibile a tale base fissa è imponibile in entrambi i Paesi. Infine se la prestazione svolta non rientra fra quelle indipendenti il reddito è imponibile, in via generale, in entrambi i Paesi, salva l'eventuale applicazione del paragrafo 2) dell'articolo 15 della Convenzione (stipulata in applicazione del modello Ocse che prevede che le figure definite "atipiche" di collaborazioni coordinate e continuative, e, quindi, la generalità delle collaborazioni a progetto siano da ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente, da assoggettare a contribuzione, in linea di massima, nello Stato in cui l'attività è svolta) .

In particolare, negli esempi proposti, l'imposizione in Italia sarà pari al 30%, a titolo d'imposta, così come disposto dall'articolo 24 del Dpr 600/73.

Contratti specifici ed esecuzione di prestazioni all'estero

Sono, invece, esclusi dall'ambito applicativo del richiamato articolo 3 comma 2, e sono, pertanto, assoggettati al nuovo regime impositivo dell'articolo 48 comma 8-bis del Tuir i lavoratori dipendenti residenti in Italia che soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi, "in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero"Allo stesso modo, non rientrano nella previsione dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 388 del 2000 e sono sottoposte a imposizione in Italia secondo le ordinarie modalità di tassazione, le seguenti tipologie di redditi di lavoro dipendente prestato all'estero:

- redditi di soggetti residenti, derivanti da attività di lavoro dipendente prodotte all'estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi;

- redditi di soggetti residenti che, pur collocati nello speciale ruolo estero, soggiornano all'estero per meno di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.

Si osserva, infine, che, a norma del secondo periodo del richiamato articolo 3 comma 2, i soggetti che percepiscono i suddetti redditi "non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico".

Tali redditi dovranno, inoltre, essere dichiarati dal percettore, in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, per la valutazione della situazione economica.


Fonte: Agenzia Entrate

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