Il contribuente che nello stesso periodo di imposta esercita un'attività individuale d'impresa o di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a una società di persone o a un'associazione non può usufruire del regime dei minimi, anche se nel corso dell'anno dismette la propria partecipazione. Questo per evitare che redditi prodotti nello stesso periodo, dallo stesso soggetto e appartenenti alla stessa categoria (d'impresa o di lavoro autonomo), siano sottoposti a due differenti tassazioni: quella dei "minimi", appunto, per quanto riguarda l'esercizio individuale dell'attività d'impresa e quella prevista dal Tuir per i redditi da partecipazione in società.

La risoluzione n. 146/E del 9 giugno risponde così all'interpello presentato da una contribuente, socia accomandataria di una società di cui detiene il 50% del capitale. Nel 2008 l'altro socio ha ceduto la propria quota all'interpellante che è, quindi, diventata titolare unica della società. La contribuente chiede all'Agenzia se può avvalersi per il 2009 della tassazione prevista per i "minimi" continuando la stessa attività economica, prima svolta in forma societaria, come ditta individuale.

La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) ha introdotto il regime dei contribuenti "minimi", prevedendo anche una serie di casi cui non può essere applicato. L'esclusione, tra l'altro, opera nei confronti degli "… esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni".

Il nocciolo della questione - afferma la risoluzione - risiede nell'interpretazione da dare alla parola "contestualmente".

Secondo l'interpellante, l'esclusione dal regime è prevista quando contemporaneamente si svolge attività individuale e si detengono partecipazioni in società. Nel suo caso, invece, nel corso del 2009 ha prima dismesso la partecipazione nella società e poi ha iniziato a svolgere l'attività individualmente. A suo avviso, dunque, il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data di scioglimento della società (6 febbraio) va assoggettato alle regole proprie del reddito d'impresa previste dal Tuir; quello prodotto proseguendo l'attività in forma individuale secondo la disciplina dei "minimi" (imposta sostitutiva del 20 per cento).

L'Agenzia è di parere diverso: il termine "contestualmente" è da intendere come stesso periodo d'imposta; la ratio alla base di questa interpretazione è evitare che redditi attribuibili a un unico contribuente, in unico periodo d'imposta e della stessa categoria, seguano differenti regole di determinazione e tassazione.

La contribuente sarebbe potuta entrare nel regime dei minimi per il 2009 se, avendone la facoltà, avesse sciolto la società prima del 31 dicembre 2008.


Fonte: Agenzia Entrate

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