I SOCI DI UNA SNC CHE GESTICONO UNA PALESTRA (CODICE ATECOFIN 931300, IN PRECEDENZA 92616) E CHE NON SVOLGONO TALE ATTIVITÀ IN MODO PREVALENTE DEVONO ESSERE ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI?NEL 2000, AL MOMENTO DELL''APERTURA DELL''ATTIVITÀ, L''INPS RISPOSE AL NOSTRO QUESITO CHE "LE PALESTRE CHE SVOLGONO UN''ATTIVITÀ CONTRADDISTA DAL CODICE ISTAT 92616 NON SONO ISCRIVIBILI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI; EVENTUALI DIPENDENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI ALL''ENPALS. NEL CASO IN CUI VENGANO EFFETTUATI DEI CORSI DI FORMAZIONE (CON ALTRO CODICE ATTIVITÀ) ANDRÀ VALUTATO CASO PER CASO".AD OGGI, L'ISTITUTO, DOPO CHE LA SOCIETÀ È CESSATA NEL 2008, CONTESTA AI SOCI LA MANCATA ISCRIZIONE ALL''INPS COMMERCIANTI: COME CI DOBBIAMO COMPORTARE? POTETE INDICARMI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 22/6/09 15:41

Sembra quanto meno strano che l'INPS abbia in precedenza indicato la via da seguire che non era quella dell'iscrizione alla gestione commercianti ed ora vi contesta la mancata iscrizione.

Sono iscritti alla gestione speciale tutti coloro che:

- esercitano attività commerciali e turistiche;
- lavorano come ausiliari del commercio:
- gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito albo;
- gli agenti aerei, marittimi raccomandatari;
- gli agenti delle librerie delle stazioni;
- i mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di Commercio;
- i propagandisti e procacciatori d'affari;
- i commissari di commercio;
- i titolari degli istituti di informazione;
- i soci delle società a responsabilità limitata (società organizzate con il lavoro dei soci e loro familiari).

 
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