Anche per l'anno d'imposta 2008 resta l'obbligo, per i soggetti che non applicano gli studi di settore, di compilare il modello Ine allegato a Unico 2009; un modello che ha la finalità di permettere all'agenzia delle Entrate di individuare degli specifici indicatori (previsti dal comma 19, primo periodo, dell'articolo 1 della Finanziaria 2007), utilizzati per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Gli indicatori derivati dai dati contenuti nei modelli Ine non vanno confusi con gli indicatori di normalità economica previsti dall'articolo 10-bis, legge 146/1998, e inseriti negli studi di settore attraverso la procedura Gerico: questi ultimi, infatti, sono finalizzati a individuare ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La principale differenza tra le due tipologie di indicatori consiste nel fatto che mentre il software Gerico permette al contribuente di conoscere la sua posizione rispetto ai comportamenti normali tenuti dai soggetti rientranti nello stesso studio di settore e nello stesso cluster e, quindi, di verificare la coerenza o meno rispetto all'indicatore, per i contribuenti che non applicano gli studi di settore e che invece compilano l'Ine, gli indicatori saranno utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la selezione dei soggetti da sottoporre a un successivo controllo.

In particolare, compilano il modello Ine i contribuenti che:

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione dei parametri (indipendentemente dalla eventuale esistenza di una causa di esclusione dagli stessi)

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione degli studi di settore ma risultano esclusi dagli stessi perché:

hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2008 (a patto che l'inizio dell'attività non costituisca un prosieguo da parte dello stesso soggetto di una attività cessata da meno di sei mesi, o che l'inizio dell'attività stessa costituisca una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; in tali due casi, infatti, il contribuente sarà tenuto ad applicare il modello degli studi di settore)

hanno dichiarato un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir), ovvero compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 7,5 milioni di euro

sono classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, approvato per l'attività esercitata

hanno modificato nel corso del periodo d'imposta l'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.

Risultano invece esclusi dalla compilazione dei modelli Ine gli enti non commerciali, i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, le Amministrazioni ed enti pubblici, le assicurazioni, le banche, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i contribuenti che rientrano nella cosiddetta normativa dei "minimi". La normativa sui minimi esclude, infatti, dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti, persone fisiche, rientranti nel regime, esonerandoli dall'obbligo di invio del modello Ine.

I modelli Ine costituiscono degli allegati a Unico 2009 "persone fisiche", "società di persone" e "società di capitali"; il contribuente, di conseguenza, dovrà ricordarsi di barrare l'apposita casella -"Indicatori"- presente nel frontespizio della dichiarazione e di trasmettere l'allegato, in quanto l'omessa presentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ridotta a un decimo del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, a patto che non siano ancora iniziate accessi, ispezioni o verifiche.

Per l'anno d'imposta 2008, nell'allegato Ine "società di capitali" sono previsti soltanto due righi relativi alla richiesta di informazioni del personale addetto all'attività. In particolare, nel rigo NS1 si chiede il numero di giornate retribuite dei lavoratori dipendenti o assimilati (comprendendo anche i soggetti con un contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro) e dei soggetti distaccati presso l'impresa; nel rigo NS2 andrà, invece, indicato il numero dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, programma di lavoro o fase di esso, che prestano prevalentemente l'attività nell'impresa alla data di chiusura del periodo d'imposta.

I modelli Ine "persone fisiche" e "società di persone" risultano composti da tre sezioni, dedicate, rispettivamente, ai contribuenti in contabilità semplificata, a quelli in contabilità ordinaria e ai lavoratori autonomi. Rispetto alle indicazioni già presenti nel modello Ine "società di capitali", nella sezione III - "redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arte e professione" - sono inserite le richieste di informazioni relative alle ore settimanali dedicate all'attività e alle settimane di lavoro nell'anno prestate dal professionista o dai soci, nel caso di esercizio della professione in forma associata.

Nella sezione I, dedicata alle imprese in regime di contabilità semplificata, si richiede, al fine di completare i dati sul personale, oltre alle informazioni previste nel modello "Ine SC", anche il numero dei familiari, dei soci (naturalmente solo per il modello "Ine SP") e degli associati in partecipazione che prestano la propria attività nell'impresa, con la relativa percentuale di lavoro apportato da ciascuna figura professionale, secondo quanto stabilito dalla circolare 32/2005 al paragrafo 7.4.2.

Viene anche richiesto il valore dei beni strumentali (costituito dal costo storico per i beni di proprietà, dal valore normale per i beni in possesso del contribuente in seguito a un contratto di comodato, dal costo di acquisto per l'impresa concedente nel caso di beni in leasing), con la precisazione che per i beni posseduti per una parte dell'anno il valore deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo, convenzionalmente, pari a 365 giorni. Ne deriva che il bene acquistato per un importo di 3.650 euro il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, cioè 310 euro, mentre il bene venduto il 30 settembre, dal costo storico di 7.300 euro, andrà valutato indicando i 273/365 dello stesso e, cioè, 5.460 euro.

In ultimo, ai soggetti in contabilità ordinaria viene richiesto anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (ai sensi dell'articolo 92 del Tuir), con esclusione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, e il valore degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari sostenuti dall'impresa e deducibili ai sensi dell'articolo 61 del Tuir.

Fonte: Agenzia Entrate

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