Lo ha deciso la Corte di Giustizia CE, con sentenza depositata lo scorso 11 giugno: le spese relative al servizio di pulizia delle parti comuni di un immobile dato in locazione non rientrano nella nozione di «locazione» e, di conseguenza, non ne condividono il trattamento tributario (la locazione di un bene immobile è esente da IVA).
Nella fattispecie, una società ceca proprietaria di edifici ad uso abitativo suddivisi in appartamenti locati, riceve dagli inquilini (oltre al normale canone locativo) un compenso a titolo del servizio di pulizia degli spazi comuni; il compenso viene fatturato separatamente, ma comunque in regime di esenzione, nella convinzione che la locazione e i servizi connessi alla locazione degli appartamenti (come, appunto, la pulizia delle parti comuni) costituiscano prestazioni indissociabili, assoggettate ad un unico regime IVA.
Secondo la Corte di Giustizia, si tratta al contrario di operazioni autonome, dissociabili l’una dall’altra. Con la conseguenza che l’esenzione dall’imposta non può riguardare anche il servizio di pulizia.


(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. II, 11/06/2009, n. C-572/07)

Fonte: Min.Finanze

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