L’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa fiscale, incombe sulla amministrazione finanziaria, anche in ipotesi di inesistenza della singola operazione fatturata, perché l’inesistenza fa comunque emergere una materia imponibile, sia pure sotto il profilo della indetraibilità dell’imposta.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 26/05/2009, n. 12168)

Fonte: IPSOA

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