ISTRUZIONI

PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE O

PER L’ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÁ’

A cosa serve la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica, descritta da queste istruzioni, serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama prestazioni sociali agevolate. Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l’accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utility (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l’indicatore della situazione economica (ISE) e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l’ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l’anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l’ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al comune o ad un centro di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio.

Il cittadino, ha perciò, tanti “sportelli” a cui si può rivolgere, per ottenere una attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al sistema informativo dell’ISEE istituito presso l’INPS. L’INPS renderà disponibile al dichiarante, direttamente o tramite l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione, una attestazione riportante i dati che sono stati acquisiti ed il calcolo dell’ISEE (si veda l’appendice a queste istruzioni “A1. Il calcolo dell’ISEE e l’attestazione dell’INPS”): tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociale agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utility. La dichiarazione ha validità di un anno a partire dall’attestazione della presentazione; in tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all’addetto all’ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;

- trasmettendola all’ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;

- rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto all’ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;

- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per

chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

Quando si presenta la dichiarazione

E’ possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento dell’anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. E’ utile ricordare, però, che se la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all’anno solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, può essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Il calcolo dell’ISEE

L’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare (questi tre elementi si combinano secondo una formula che è descritta accuratamente nell’appendice a queste istruzioni alla voce “A1. Il calcolo dell’ISEE e l’attestazione dell’INPS”).

In via generale, l’ISEE è identico per ciascun componente il nucleo familiare e per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Tuttavia, poiché la legge consente agli enti erogatori qualche spazio di autonomia nella composizione del nucleo familiare, in alcuni casi particolari l’ISEE può differire rispetto a quello standard, senza che ciò comporti comunque alcun onere aggiuntivo per il cittadino. Infatti, l’ente che sceglie una diversa composizione del nucleo familiare può ricavare il nuovo nucleo solo “all’interno” di quello standard, in maniera tale che le informazioni necessarie al calcolo dell’ISEE siano già tutte comprese nella dichiarazione sostitutiva unica. L’unica eccezione a questo principio si ha per le prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo caso, il nucleo familiare dello studente universitario può essere integrato con quello di chi è considerato sostenere l’onere di mantenimento (normalmente, il nucleo familiare dei suoi genitori quando questi sono in un nucleo familiare distinto).

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in carattere stampatello.

Come è fatta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica è composta da un modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. Nella prima pagina del modello base vanno indicate le prestazioni che il dichiarante e ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare intendono richiedere nel corso dell’anno di validità della dichiarazione: è sempre necessario indicare la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione; possono però essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere. Nella seconda pagina del modello base, è presente una “Guida rapida alla compilazione” che dovrebbe permettere di compilare la dichiarazione nelle situazioni più tipiche anche senza l’aiuto di queste istruzioni. Nella pagina 3 del modello base si raccolgono le informazioni di carattere generale relative all’intero nucleo familiare (ad esempio, la composizione del nucleo e la casa di abitazione). Lo spazio per la sottoscrizione della dichiarazione è a pagina 4, insieme all’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, da compilarsi a cura dell’ufficio ricevente.

I fogli allegati sono relativi ciascuno ad ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima pagina di tali fogli sono raccolte le informazioni di carattere non economico (ad esempio, dati anagrafici e attività lavorativa) mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel foglio allegato.

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui agli articoli 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l’apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del “richiedente”, cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

Ai fini dell’ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione.

Nella tabella a pagina 3 del modello base devono essere indicati i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

Di seguito sono spiegate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l’ISEE. E’ utile anticipare che, salvo casi particolari successivamente specificati, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare e che a questi soggetti vanno aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. A titolo introduttivo, si consideri il seguente esempio, che rappresenta una tra le tante possibili situazioni-tipo: nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, chiunque di loro sia il dichiarante.

Le regole da seguire per la dichiarazione del nucleo familiare sono le seguenti.

Il modello base

1. La composizione del

nucleo familiare

1.1 Il dichiarante Nella tabella devono essere anzitutto indicati i dati del dichiarante. Accanto al nome del

dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che sta per dichiarante).

ATTENZIONE: se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata responsabile del suo mantenimento secondo le regole del successivo punto 1.8. Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.

Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc., secondo le regole indicate di seguito. In sostanza, egli dovrà dichiarare tutto il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF. Se ha qualche difficoltà, potrà rivolgersi all’ente erogatore o al comune o ad un centro di assistenza fiscale, esponendo la sua situazione familiare.

1.2 Il coniuge convivente Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, nella riga

successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge. Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta, appunto, per coniuge). In sostanza, i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, e questo anche se, per caso, uno dei due risulti a carico ai fini IPERF di un’altra persona.

Esempio: due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un’altra residenza: i due coniugi saranno considerati componenti del nucleo familiare basato sul loro stato di famiglia, e non su quello dei rispettivi genitori.

1.3 Il coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;

b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all’articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;

c) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (riportato in appendice alla voce “A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all’accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l’anno di validità della dichiarazione.

Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.

ATTENZIONE: se uno dei coniugi è in una convivenza anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell’altro coniuge.

1.4 Le regole sulle altre

persone coniugate

1.5 I figli minori e i minori affidati

1.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia

Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta per coniuge).

Le stesse regole sul coniuge del dichiarante (punti 1.2 e 1.3) si applicano sempre anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell’ISEE. Ciò vale anche per minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l’anno di validità della dichiarazione.

Esempio: Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un’altra abitazione con sua madre. Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati di tali figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3. Questa è una regola generale: i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno invece parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.

Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per figli minori o minori affidati).

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del suo coniuge se è stato scelto quest’ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nella tabella di pagina 3. Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE, e non devono essere indicati:

a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come si è detto al punto 1.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;

b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi punto 1.8).

Esempio: Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza; Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori. Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento.

Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per altre persone).

1.7 I coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia

1.8 Le persone a carico ai fini IRPEF

Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

Perciò: fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di prendere a riferimento lo stato di famiglia del dichiarante. La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante. Ovviamente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice. Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.

Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori non residenti con le altre persone presenti nello stato di famiglia).

I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, e quindi fanno parte del suo nucleo familiare.

In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Infatti, sono considerati a carico a fini IRPEF anche i soggetti che non sono conviventi e che hanno redditi non superiori ad una certa soglia, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.

Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcuna delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, a meno che questo non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime). Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.

Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

Se però ci si trova di fronte al caso, del tutto eccezionale, di una persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (esempio: Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi), allora bisognerà fare attenzione: questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile e nell’ordine ivi stabilito, cioè:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

d) i generi e le nuore;

e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico IRPEF).

Secondo le regole già ricordate, non fanno invece parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:

a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 1.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;

b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;

c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

1.9 I soggetti in La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo

convivenza anagrafica 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ad esempio: Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

1.10 Riassunto delle regole

sul nucleo familiare

2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente

Le regole fin qui descritte sono indicate all’articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell’appendice alla voce “A2. Regole per la composizione del nucleo familiare”.

IL QUADRO A va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la residenza della famiglia: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella “DEL DICHIARANTE”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella “DEL CONIUGE”.

NEL QUADRO B vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.

Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il numero di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l’ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l ’autonomia personale, correlata all’ ’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità”). La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica

3.1 Persone con handicap e invalidi

3.2 Genitore e figli minori Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della

riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minori ed uno solo dei loro genitori; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.

Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

3.3 Attività di lavoro o di impresa

Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, questi ultimi abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all’inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto soltanto da un genitore e dai suoi figli minori (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l’unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.

Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all’anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l’attività di lavoro o di impresa dei genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell’anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all’attività di lavoro o di impresa di due anni prima.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d’impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell’appendice alla voce “A3. Attività di lavoro o di impresa”.

3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell’ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.

4. La casa di abitazione NEL QUADRO C vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla casa di

del nucleo familiare abitazione del nucleo familiare. Tale abitazione è quella in cui risiedono tutti i

componenti del nucleo.

E’ possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo stesso.

Il valore dell’immobile, se di proprietà, o l’affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l’appendice alla voce “A1. Il calcolo dell’ISEE e l’attestazione dell’INPS”), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.

4.1 Indirizzo Dopo aver indicato l’indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con

una X la casella corrispondente, se l’abitazione è “di proprietà” o “in locazione”.

4.2 Abitazione in

locazione

5. Dichiarazione euro

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:

a) l’intestatario del contratto di locazione;

b) gli estremi di registrazione del contratto di locazione;

c) il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.

NEL QUADRO D il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura gli euro. La dichiarazione deve essere compilata integralmente usando un’unica moneta come unità di misura.

6. La dichiarazione Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la

finale, la sottoscrizione quale l’interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell’interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell’interesse o in nome e per conto altrui.

7. L’attestazione della presentazione

Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all’ufficio ricevente, sarà effettuata l’attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L’ente ricevente, prima di effettuare l’attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell’attestazione, sarà rilasciata all’interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

I fogli allegati

I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: informazioni anagrafiche e generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve riportare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l’indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l’intera dichiarazione (cioè sia per il modello base che per tutti i fogli allegati). Ogni foglio allegato deve poi essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge. Una dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l’attestazione dell’ente a cui la dichiarazione è presentata.

8. I dati anagrafici NEL QUADRO F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio

allegato. In ciascun foglio allegato devono essere indicati cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, comune di nascita (se nato all’estero, indicare solo lo stato estero di nascita) della persona a cui è intestato il foglio allegato. La residenza e il codice dell’azienda USL possono essere indicati, invece, solo nel foglio allegato intestato al dichiarante, sempre che siano identici a quelli del dichiarante.

9. La partecipazione alla NEL QUADRO F2 va indicato, barrando con una X la casella corrispondente, il tipo di

dichiarazione partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, se si tratta cioè del dichiarante, del coniuge, del figlio minore convivente, ecc. Si ricordi che il codice tipo è già stato indicato nella tabella a pagina 3 del modello base.

10. L’attività del soggetto NEL QUADRO F3 si può indicare l’attività del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, barrando con una X la casella corrispondente (lavoratore dipendente, autonomo, casalinga, ecc.). L’indicazione, seppure non obbligatoria, è consigliata, perché spesso, per l’erogazione delle prestazioni sociali, questo dato viene richiesto. Va barrata una sola casella.

IL QUADRO F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima riga dovrà essere dichiarato il reddito complessivo del soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF

(imposta sui redditi delle persone fisiche) (rigo “Reddito complessivo”; ad esempio, rigo RN1 del modello UNICO 2001 se è stato presentato tale modello), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio, punto n.1 del CUD 2001). Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:

• deve comprendere l’eventuale quota di reddito d’impresa per la quale si è fruito dell’agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);

• deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall’articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA;

Si ricorda che il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dello stesso anno della dichiarazione sostitutiva unica). Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell’anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dell’anno precedente).

Esempio: se si presenta la dichiarazione sostitutiva nel luglio 2001, questa deve contenere i redditi prodotti nel 2000 e presenti, ad esempio, nel modello UNICO 2001 o nel CUD 2001. Se invece la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro febbraio 2001, non essendo ancora possibile dichiarare i redditi dell’anno precedente, vanno considerati i redditi prodotti nel 1999 e presenti nel modello UNICO 2000 o nel CUD 2000.

Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l’assenza di reddito: vi saranno opportuni controlli per verificare che

non venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o ricevuta una certificazione sostitutiva.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Il valore dei redditi deve essere arrotondato all’intero più vicino. Ad esempio: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

Nella seconda riga del quadro F4 dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività

agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell’IRAP, nell’ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

Nella terza riga del quadro F4 va indicato l’anno di produzione di reddito.

E’ questo l’anno a cui si deve fare riferimento nel considerare l’attività di lavoro o di impresa di cui al quadro B del modello base della dichiarazione sostitutiva.

IL QUADRO F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;

- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se

non più posseduti alla data della dichiarazione.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di seguito al paragrafo 12.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.

Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto ai 500 euro o ai suoi al multipli (esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3000).

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro valore è specificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e cioè:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Nel quadro F5 è presente una tabella in cui devono essere indicati i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. Non devono quindi essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare.

Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.

Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell’intermediario o del gestore.

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio.

IL QUADRO F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare, a differenza che nel caso del patrimonio mobiliare di cui si indicava il valore complessivo. Come per il patrimonio mobiliare, invece, va indicato il valore posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;

- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se

non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”.

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro F6 non deve essere compilato.

Il quadro F6 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio al legato.

Nella prima colonna, andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).

Nella seconda colonna andrà indicato il comune in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell'immobile come definito ai fini dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili). Tale valore va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa ICI.

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota dell’immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Come per la situazione reddituale, il valore ai fini ICI e quello del capitale residuo del mutuo devono essere arrotondati all’intero più vicino. Ad esempio: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

Nell’ultima colonna va contrassegnato con una X il solo bene immobile che è stato indicato nel modello base come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun foglio allegato relativo ai proprietari. Ad esempio: se i coniugi Daniela e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l’immobile andrà contrassegnato con una X sia sul foglio allegato relativo a Daniela sia su quello relativo a Luigi.


APPENDICE

A1. Il calcolo dell’ISEE e l’attestazione dell’INPS

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato dall’INPS che lo renderà disponibile al dichiarante una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Per calcolare l’ISEE, procedere come segue:

1. Sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato;

2. Sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato;

3. Moltiplicare la somma di cui al punto 2 per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001, detto rendimento è pari al 5,571;

4. Sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);

5. Sottrarre al valore di cui al punto 4 il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C del modello base (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà).

6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l’eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo (indicata con una X nell’ultima colonna); se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato;

7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell’abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini ICI dell’abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (in quest’ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero);

8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare): se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);

9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (ISP); moltiplicare l’ISP per 0,2;

10. Sommare l’ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9; si ottiene così l’indicatore della situazione economica (ISE);

11. Per ottenere l’ISEE, dividere l’ISE di cui al punto 10 per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero Parametro

dei componenti

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

L’INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, effettuerà il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, secondo la procedura sopra indicata e renderà disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:

- Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il

nucleo familiare)

- Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il

calcolo

1 Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

- Valore della scala di equivalenza applicato

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto

- Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla

base dei dati trasmessi (indicare la data di trasmissione) dall’ente (indicare l’ente) presso il quale la dichiarazione è stata presentata

- Data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa

A2. Regole per la composizione del nucleo familiare

Si riporta l’articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

“Art. 1-bis

Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l ’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’ ’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’ articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’’articolo 3 della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898, e successive

modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità

competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell ’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell’ ’ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.”

A3. Attività di lavoro o di impresa

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’ ’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*)

(*) vedasi nota all’ articolo 49

...

g) le indennità di cui all’ articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall’ articolo 1 della legge 13 agosto 1979,

n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque

denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e

alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla

cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l ’assegno del Presidente della Repubblica;

...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’ esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l ’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l ’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell ’articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’ oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; ] (**)

b) ...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 quando l ’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l ’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell’ articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’ esercizio di imprese commerciali. Per l ’esercizio di imprese commerciali si intende l ’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’ articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall’ esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’ articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’ esercizio delle attività agricole di cui all’ ’articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell ’articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si riporta l’articolo 3 della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898:

“Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l 'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all’ 'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’ 'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’ 'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l 'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l 'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’ 'estero l 'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’ 'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.


Fonte: INPS

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