Le somme destinate alle eccellenze scolastiche, riconducibili alla disciplina delle borse di studio, sono fiscalmente irrilevanti se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro. Per esse, in quanto riferibili al risultato conseguito in un anno scolastico, spetta la detrazione prevista per i rapporti a tempo determinato.

A chiarirlo la risoluzione 156/E dell'11 giugno.

Inquadramento degli incentivi

Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca individua gli alunni più meritevoli dei corsi di istruzione secondaria superiore, statale e paritaria, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, per assegnare loro diverse forme di riconoscimenti e premi, tra cui "benefici di tipo economico".

Questi ultimi sono riconducibili alla disciplina dettata per le borse di studio dall'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Di conseguenza, i benefici in esame sono da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto (articolo 24 del Dpr 600/1973).

L'agenzia delle Entrate, nel formulare il parere, ha evidenziato, in particolare, che le finalità degli incentivi in esame sono molto simili a quelle che caratterizzano le borse di studio.

I premi economici riconosciuti nel percorso di istruzione, infatti, sono diretti "alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie"; inoltre "L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità"; infine "Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione" (articolo 1 del decreto legislativo 262/2007).

L'Agenzia, inoltre, fa presente che i premi in questione non rientrano fra quelli che beneficiano, con specifiche disposizioni normative, dell'esenzione dall'Irpef (ad esempio, le borse di studio per gli studenti universitari assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome e quelle corrisposte dalle Università per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato, per i corsi di perfezionamento all'estero).

Trattamento fiscale

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'Agenzia ritiene che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico siano riconducibili alla disciplina dettata per le borse di studio e gli assegni (articolo 50, comma 1, Tuir), pertanto da assoggettare a ritenuta d'acconto in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

Di conseguenza, gli incentivi in questione usufruiscono delle detrazioni di imposta previste dall'articolo 13, comma 1, del Tuir: 1.840 euro - da commisurare al periodo di lavoro dell'anno - se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro e, comunque, non meno di 690 euro o, nel caso di lavoro a tempo determinato, di 1.380 euro.

Corrisposti con riferimento al risultato conseguito nell'anno scolastico, i premi sono equiparati, ai fini della detraibilità, alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato. La detrazione spettante, quindi, non può essere inferiore a 1.380 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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