Il saldo dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile. L’Agenzia
precisa – a differenza di quanto segnalato da un articolo di stampa - che per il
versamento dell’imposta si applicano le disposizioni in materia dell’imposta sui redditi
delle persone fisiche, come previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 244/2007.
Pertanto, anche per il codice tributo da utilizzare per il versamento del saldo (codice
tributo 1800), istituito con la risoluzione n. 127 del 25 maggio 2009, i sistemi di
accoglimento delle deleghe F24, consentono l’indicazione delle informazioni sulle
eventuali rateazioni nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”. Come di prassi, nel
caso di pagamento in unica soluzione nel campo viene indicato il valore “0101”
Comunicato Stampa Agenzia Entrate dell’11 giugno 2009
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