Il trasferimento dei dipendenti impiegati nel ramo d’azienda ceduto non comporta, ai fini fiscali, la cessazione del rapporto di lavoro qualora, in sede transattiva, non sia stata prevista l’erogazione delle competenze normalmente corrisposte all’atto della ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, quali il trattamento di fine rapporto. Pertanto, le somme percepite dal dipendente in sede transattiva non possono essere assoggettate a tassazione separata.

Questo è il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 135/E.

 

In seguito alla cessione della linea farmaceutica di una società, le rappresentanze sindacali siglavano un accordo con il quale la società cedente si impegnava a erogare a ciascun lavoratore a tempo indeterminato - impiegato nella linea farmaceutica trasferita - una somma corrispondente a un certo numero di mensilità lorde, per la rinuncia al vincolo di solidarietà (articolo 2112, comma 2, del codice civile) nonché a titolo di transazione novativa.

Tali somme, come detto, vanno tassate in capo ai dipendenti ordinariamente, in quanto risulta essenziale, per il ricorso alla tassazione separata, la circostanza che le stesse, percepite in sede transattiva, siano riferibili alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

La norma civilistica, contenuta nell’articolo 2112 cc, è chiara nell’affermare che l’alienazione dell’azienda comporta la prosecuzione dell’originario rapporto di lavoro con l’acquirente, senza soluzione di continuità. Tale disposizione è stata, peraltro, sottolineata dalla Cassazione che, con la sentenza 2762/1983, ebbe modo di precisare che nell’ipotesi di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua ope legis con il nuovo imprenditore, stante il principio di autonomia dell’impresa rispetto alla persona dell’imprenditore.

 

In ambito fiscale, la continuazione del rapporto di lavoro si può desumere dai dati contabili, nell’ipotesi in cui nella contabilità della società conferitaria risultino confluiti gli accantonamenti operati dalla società conferente a titolo d’indennità di anzianità maturata in capo ai dipendenti trasferiti. La presenza degli accantonamenti nella contabilità conferitaria lascia presupporre che i dipendenti non abbiano percepito alcuna liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro.

 

La rinuncia al vincolo di solidarietà sottoscritto dai dipendenti trasferiti con la linea farmaceutica, nel caso rappresentato, è una facoltà prevista per il lavoratore al fine di non rivalersi nei confronti del precedente datore di lavoro per eventuali crediti a esso riconducibili. Tuttavia, tale rinuncia non esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro e il riconoscimento dell’anzianità pregressa.

Fonte: Agenzia Entrate

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