Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 106), i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, «[...] partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro […]. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito».

La disposizione - precisa l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 132/E/2009 - esplica efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Tale conclusione non è ostacolata dalla esenzione IRAP prevista a regime per i contribuenti minimi: si tratta, infatti, di componenti di reddito il cui presupposto di tassazione si è realizzato in periodi d’imposta antecedenti l’ingresso in tale regime.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/05/2009, n. 132/E)


Fonte: IPSOA

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