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Il Commercialista in Rete ha detto... 16/5/09 12:04

Per i contratti stipulati dall’1/1/2008 la deduzione dei canoni di leasing è riconosciuta a condizione che:

- per i beni mobili la durata del contratto sia non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali;

- per i beni immobilila durata del contratto sia non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento se questa risulta essere compresa tra gli 11 anni ed i 18. Nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risulti inferiore ad 11 anni il contratto deve almeno essere di 11 anni; superiore a 18 anni il contratto dovrà durare 18 anni o più.

L'utilizzatore deve corrispondere l'IVA sui canoni periodici di locazione, poichè l'operazione di leasing rientra tra quelle fiscalmente definibili "prestazione di servizi". L aliquota è la medesima prevista per l’acquisto del bene, oggetto della locazione finanziaria con la differenza che alla formazione della base imponibile concorrono anche le eventuali prestazioni accessorie effettuate dalla società di leasing a favore dell'utilizzatore, alle quali viene applicata la medesima aliquota IVA prevista per la prestazione principale.

 
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