In base all’art. 11 della L. 633 del 22/04/1941, il diritto d’autore spetta, in deroga, anche alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni, a titolo originario. Qual è il trattamento fiscale ai fini delle imposte , quando l’ ente pubblico incassa il diritto d’autore in attività istituzionale?Come emette la ricevuta, visto che gli enti pubblici, generalmente, tranne per le attività commerciali, non possono emettere fattura?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 29/5/09 16:45

Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA si realizza ogniqualvolta venga
posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o
prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3
del DPR 633/72.

Le prestazioni di servizi riguardano i
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito, obbligazioni
di fare, non fare, permettere, locazioni, noleggi,
concessioni, licenze relative a diritti d’autore, prestiti in
denaro e titoli, somministrazioni di alimenti e bevande,
cessioni di contratto.

Sia nell’ambito delle cessioni che delle prestazioni, il
legislatore ha voluto escludere dal requisito oggettivo
alcune operazioni che, pertanto, oggettivamente non
possono essere considerate soggette ad IVA ancorché
effettuate a titolo oneroso.
Il riferimento è alle operazioni tassativamente elencate
nel comma 3 dell’art. 2/633 ed al comma 4 dell’art.
3/633.
Ad esempio la cessione di marche e valori bollati,
ancorché effettuata a titolo oneroso, non sarà soggetta ad
IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come
la cessione del diritto
d’autore effettuata direttamente dall’autore non sarà
soggetta sempre per il medesimo principio.

Si ha "reddito diverso" se le opere sono utilizzate, a titolo gratuito o oneroso, da persone diverse dall'autore o inventore e a condizione che i proventi non siano conseguiti nello svolgimento di un'attività di tipo commerciale. Non rileva l'occasionalità o meno dei proventi stessi. In base all'art. 71, comma 1 del Tuir questo tipo di proventi costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 25% se i diritti da cui derivano sono stati acquistati a titolo oneroso cosi come previsto, dunque, nell'ipotesi di reddito assimilato a lavoro autonomo.

 
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