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Il Commercialista in Rete ha detto... 1/6/09 16:50

I redditi derivanti dall’associazione in partecipazione (prima della riforma del diritto tributario, attuata con il D. Lgs n. 344del 12 dicembre 2003) in capo all’associato, subivano un diverso trattamento fiscale in relazione sia alla figura dell’associato stesso sia al tipo di apporto prestato.
Se l’associato esercitava l’attività d’impresa, gli utili venivano ricompresi tra gli elementi positividel reddito d’impresa e tassati secondo il principio di competenza e, analogamente, le perdite erano fiscalmente deducibili, se adeguatamente documentate nei rendiconti dell’associante e se dotate dei requisiti di certezza e di oggettiva determinazione.
Nell’ipotesi in cui l’associato non fosse un imprenditore, i redditi derivanti dall’associazione in partecipazione costituivano:
- redditi di lavoro autonomo, se l’apporto aveva ad oggetto solo ed esclusivamente una prestazione di lavoro,
- redditi di capitale, qualora l’apporto fosse costituito da capitale o promiscuamente da capitale e lavoro.
Nel primo caso, il compenso corrisposto dall’associante all’associato era soggetto a ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel secondo caso, il compenso era assoggettato a ritenuta alla fonte del 12,50% (sempre a titolo di acconto salvo se operata nei confronti di soggetti non residenti).

La sopra citata riforma del sistema fiscale non ha modificato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, per i quali continua ad applicarsi la vecchia disciplina.

Le quote di utili percepite dall’associato con apporto di capitale o “misto” invece, vengono tassate come se fossero proventi da partecipazioni in società, ossia dividendi.

Qui di seguito le diverse modalità di tassazione:
• Se l’associato non esercita l’attività d’impresa:
- in presenza di un apporto qualificato, la quota di utile percepito dall’associato viene tassata limitatamente al 40% del suo ammontare;
- in caso di apporto non qualificato, la quota di partecipazione è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50%, che viene applicata sul 100% degli utili.
• Se l’associato esercita l’attività d’impresa:
- se si tratta di imprenditore individuale o di società di persone la quota di utili percepita viene tassata limitatamente al 40% del suo ammontare;
- se si tratta di società di capitali la remunerazione ad essa spettante a fronte dell’apporto fornito è tassata limitatamente al 5% dell’ammontare, mentre il restante 95% resterà escluso da tassazione.

 
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