L’agenzia delle Entrate fa luce sui documenti da produrre per il rilascio della carta acquisti e, con la risoluzione 130/E del 27 maggio, li esenta dall’imposta di bollo.

 

La “carta”, concessa dallo Stato ai cittadini italiani residenti che versano in condizione di maggior disagio economico per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità, è stata introdotta dal Dl 112/2008 (articolo 81, comma 32). Per ottenerla, è necessario presentare un’istanza corredata da documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di legge, nonché il certificato relativo alla situazione economica del nucleo familiare.

 

In sostanza, l’Agenzia è intervenuta per uniformare il trattamento tributario del certificato di composizione del nucleo familiare, che alcune amministrazioni comunali rilasciano in bollo, mentre altre optano per l’esenzione.

Innanzitutto, ha osservato che la norma generale sull’assoggettamento all’imposta di bollo dei certificati anagrafici contiene un’eccezione alla regola (articolo 8, comma 3, della tabella annessa al Dpr 642/1972) che riguarda le “Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti”. Tali atti sono esentati, in modo assoluto, dal pagamento dell’imposta.

 

La ratio di tale disposizione sta nel chiaro intento di agevolare la richiesta di aiuti da parte dei cittadini che versano in condizioni di svantaggio economico.

 

Pertanto, la certificazione necessaria ad attestare la composizione del nucleo familiare ai fini del rilascio della carta acquisti, in quanto documento relativo alle domande presentate per il conseguimento di sussidi, è esente da imposta di bollo.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top