La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 10960/2009) ha ribadito che - in tema di sanzioni amministrative accessorie per la violazione di norme tributarie - l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (laddove prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio 3 distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale) ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 (secondo cui «la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie»).

Con la conseguenza che l’irrogazione di tale sanzione non é impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 13/05/2009, n. 10960)

Fonte: IPSOA

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