Continuano a essere rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, non derivanti da una cessione d'azienda.

Questo, in sintesi, è solo il primo chiarimento arrivato da parte dell'agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 26 maggio. Un documento di prassi con cui è stata data risposta a tutta una serie di quesiti posti dalle associazioni di categoria e aventi ad oggetto le modifiche alla disciplina del tributo apportate dalla Finanziaria 2008.

Modifiche alla determinazione della base imponibile

"Ai fini della determinazione della base imponibile concorrono…in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda".

Così si esprimeva, sino alla sua abrogazione, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto Irap (Dlgs 446/1997). Legittimo è risultato, di conseguenza, chiedersi se tale regola fosse scomparsa dall'impianto normativo del tributo.

L'agenzia delle Entrate ha propeso, sulla base di una valutazione di coerenza complessiva del sistema Irap, per la "sopravvivenza" del principio.

Quindi, plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali che rientrano nella base imponibile dell'imposta, a meno che non derivino da un trasferimento d'azienda - operazione che continua a generare componenti straordinarie irrilevanti - con esclusione, però, della parte derivante dalle svalutazioni delle immobilizzazioni, la cui deducibilità è espressamente esclusa. Una conclusione, quest'ultima (l'irrilevanza dei "fenomeni valutativi"), valida anche sia per le banche (le rettifiche di valore rientrano, infatti, in voci non comprese tra quelle utili alla determinazione della base imponibile: "A tal fine, valga il seguente esempio: un credito in origine iscritto in bilancio per un importo di 100 subisce una riduzione di valore pari a 20, con l'imputazione a conto economico di una svalutazione irrilevante ai fini IRAP in quanto iscritta nella voce 130 a) del conto economico. Successivamente, se tale credito viene ceduto a 50, a fronte di una perdita civilistica pari a 30 (50 - 80) si avrà una perdita fiscale di 50 (50 - 100), recuperando, in tale momento, la svalutazione di 20 a suo tempo non dedotta ai fini IRAP"), sia per le imprese di assicurazione (per le rettifiche relative a voci del conto non tecnico).

Le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa continuano a essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente. Anche tale chiarimento si è reso necessario a seguito della "rivoluzione" subita dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997. In sostanza, sono deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di tute e scarpe da lavoro, per i corsi di aggiornamento professionale, per servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti, nonché le somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte, i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte. Allo stesso modo, continuano a restare indeducibili le indennità di trasferta, di mancato preavviso, per rischio, i premi aziendali; vale a dire, tutti elementi che compongono la retribuzione lorda.

Regime transitorio

Le nuove regole di determinazione della base imponibile hanno creato qualche dubbio interpretativo anche in relazione a componenti per cui si sono registrati disallineamenti temporali fra la loro rilevanza fiscale e l'imputazione a conto economico. E' il caso degli ammortamenti dei beni materiali, non dedotti sotto la vecchia disciplina perché eccedenti il limite fiscalmente ammesso. Tali quote, ha chiarito l'Agenzia, possono essere portate in deduzione a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Se il bene viene ceduto, il costo andrà assunto, ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza, al lordo degli ammortamenti fiscali non dedotti.

Gli elementi reddituali, invece, già tassati in periodi precedenti, vanno esclusi dalla base imponibile Irap al momento della loro iscrizione in conto economico.

Tornando, infine, sulle plusvalenze e le minusvalenze, la circolare ha precisato che:

1)    in seguito a operazioni straordinarie, così come le plusvalenze assumono rilevanza solo se si è fatto ricorso all'imposta sostitutiva per il loro affrancamento, allo stesso modo, in caso di iscrizione in bilancio di un minor valore, il soggetto beneficiario può far riferimento al costo (superiore) che il bene aveva anteriormente al trasferimento

2)    in relazione agli immobili patrimoniali, per i quali sono ora sempre rilevanti eventuali plusvalenze o minusvalenze, il valore da assumere ai fini Irap, nel primo periodo d'imposta della nuova disciplina, continua a essere il costo fiscale e non il valore civilistico.

Banche e soggetti finanziari

Nessuna rilevanza per le voci che sono da imputare, da parte dei soggetti che adottano gli Ias, direttamente a patrimonio netto. Con questo importante chiarimento si apre la serie di risposte di interesse per banche e altri soggetti finanziari.

Enti che, si legge nella circolare, determinano la loro base imponibile facendo esclusivo riferimento alle voci dello schema di conto economico delle banche, richiamate dall'articolo 6 del decreto Irap. Una circostanza, questa, che:

porta a escludere la rilevanza di quei componenti che ordinariamente sarebbero tassati, ma che vanno classificati in aree del bilancio non di interesse del tributo (si pensi agli utili, o alle perdite, dei gruppi di attività in via di dismissione, iscritti nella voce 280 dello schema di conto economico bancario e che, perciò, non assumono rilevanza)

fa escludere che possano essere attratti a tassazione quei componenti che, secondo corretti principi contabili, non transitano a conto economico ma sono imputati direttamente a patrimonio netto.

Ricordata l'operatività del principio di correlazione (in virtù del quale, ad esempio, i ricavi derivanti dai servizi infragruppo, nonostante siano contabilizzati "fuori" dal margine di intermediazione, rilevano se e nella stessa misura in cui i costi sostenuti per la prestazione di tali servizi concorrono a determinare la base imponibile), l'Agenzia ha anche puntualizzato che la riduzione dell'imponibilità al 50% interessa esclusivamente i dividendi e non gli altri "proventi simili". Quindi, nonostante la voce di conto economico (la 120) li accorpi "Dividendi e proventi simili", i secondi sono integralmente tassati.

Imprese di assicurazione

La finalità del legislatore è stata quella di semplificare la modalità di determinazione della base imponibile Irap. Può essere questo il leitmotiv delle risposte dedicate alle imprese di assicurazione. Una semplificazione che ha portato l'Agenzia a escludere che i risultati dei conti tecnici (del ramo vita e ramo danni) vadano depurati dalle quote di utili degli investimenti, vista la complessità del loro calcolo, e a confermare che il mancato richiamo, per tali imprese, del principio di correlazione, voglia dire esattamente che il "meccanismo" non trova applicazione.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top