Costituisce reddito da sottoporre a tassazione lo sconto che il pensionato continua a ricevere dall'ex datore di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica.

Lo ribadisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 137/E del 29 maggio, rispondendo all'interpello di un ente previdenziale che si trova alle prese, quale sostituto di imposta, con le istanze di dipendenti a riposo, che ancora godono dello stesso prezzo di favore sul consumo di energia di quando erano in servizio, ma che ritengono il beneficio ricevuto esente da imposta perché il rapporto lavorativo con l'azienda erogatrice è ormai risolto.

La tesi avanzata dagli interessati si basa su un'interpretazione riduttiva dell'articolo 51, comma 1, del Tuir. La norma individua le tipologie retributive che costituiscono il reddito imponibile del dipendente "in relazione al rapporto di lavoro". Dalla disposizione emerge che gli introiti da sottoporre a Irpef, non sono soltanto le somme in denaro, ma anche tutti quei vantaggi accessori corrisposti a integrazione dello stipendio, meglio conosciuti come fringe benefit. Si tratta, in pratica, di compensi in natura, beni e servizi, prodotti anche dallo stesso datore di lavoro, concessi spesso con sconti particolari. Unico limite, il tetto di 258,23 euro, valore sotto il quale il corrispettivo non concorre a formare reddito.

Tornando a quanto sostenuto dai pensionati - chiarisce la risoluzione - non è condivisibile la loro ipotesi, secondo la quale l'articolo 51 si riferisce esclusivamente a quanto percepito durante il servizio effettivo e non anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Sull'argomento, l'Agenzia si è già pronunciata più volte (circolari 326/1997, 24/2004 e 1/2007, e risoluzioni 186/2002 e 114/2003): formano reddito da lavoro dipendente tutti i compensi ricevuti, sia se ancora in servizio sia se collocati a riposo, quando originati dalla condizione di lavoratori subordinati. In conclusione, i pensionati continuano a usufruire della tariffa ridotta in qualità di ex dipendenti: il beneficio è quindi riconducibile al legame intercorso con l'impresa erogatrice e costituisce perciò reddito imponibile.

Operativamente, l'azienda dovrà comunicare all'ente pensionistico il valore del fringe benefit (determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Tuir) corrisposto ai lavoratori a riposo affinché lo stesso possa essere sottoposto a tassazione unitamente alla pensione. Il prelievo fiscale sarà il medesimo effettuato al dipendente in servizio.


Fonte: Agenzia Entrate

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