La Corte di cassazione, con sentenza 10219 del 4 maggio, ha (ri)affermato un principio generalissimo in tema di tassa sui brevetti per invenzioni industriali, stabilendo che decade dal brevetto l'azienda che tarda più di sei mesi a pagare il relativo tributo. Se invece il pagamento è avvenuto, può essere provato solo con un documento scritto, data la "natura tributaria" dell'adempimento, ma non sono ammissibili prove per presunzioni che possano reggere la contestazione. In tal modo, la sentenza ha accolto il ricorso dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, rovesciando la decisione di merito.

La fattispecie

Il caso concerne una società titolare di un brevetto per invenzione industriale, alla quale veniva comunicato dall'Ufficio marchi che non risultavano pagate alcune annualità, invitando la società stessa a comprovare l'avvenuta corresponsione della relativa tassa mediante esibizione di copia dei pagamenti effettuati, pena la decadenza del brevetto dalla fine del terzo anno, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto 1127/1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), testo vigente ratione temporis.

L'interessata attestava il pagamento relativo alle annualità dalla quinta alla decima, riservandosi di provvedere successivamente per la quarta annualità. Di conseguenza, l'Ufficio marchi dichiarava decaduto il brevetto dalla fine del terzo anno, il cui provvedimento veniva opposto dinnanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, eccependo la ricorrente che la lettera di richiesta dei pagamenti in questione non conteneva alcuna indicazione sui versamenti da effettuare e che il mancato versamento della quarta annualità non era stato mai contestato. La società aggiungeva che, pur essendosi subito attivata per le ricerche del caso, si era dichiarata disponibile all'immediata sanatoria in ipotesi di accertata violazione della norma.

La Commissione accoglieva il ricorso ritenendo provata l'omissione de qua in considerazione del pagamento delle annualità successive e che tale circostanza, unitamente al fatto che al momento del ritiro del brevetto l'ufficio non ebbe a rilevare nulla circa il mancato pagamento delle tasse annuali.

Tale decisione veniva opposta con ricorso per cassazione dal ministero delle Attività produttive sulla base di un unico motivo, con il quale ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere ritenuto provato il pagamento della tassa annuale mancante valorizzando una semplice presunzione, non applicabile nel caso di specie.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha accolto il gravame, ritenendo la decisione impugnata normativamente errata, sulla scorta di un'analisi esegetica delle disposizioni implicate nella vicenda.

A tal fine, le norme civilistiche che vengono ad evidenza sono:

l'articolo 2729, comma 2, c.c., secondo cui le presunzioni non si applicano nei casi in cui non può aversi prova per testimoni

l'articolo 2721 c.c., che stabilisce che la prova per testimoni non è ammissibile per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l'autorità giudiziaria lo consenta tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni circostanza e fatti salvi alcuni casi, previsti dall'articolo 2724, in cui la prova per testimoni è ammessa comunque

l'articolo 2726 c.c., il quale dispone che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento.

Dalla normativa richiamata si ricava che il pagamento non può essere provato per testimoni, salvo le eccezioni espressamente previste, né tanto meno può essere provato per presunzioni (in tal senso, Cassazione 19435/2008).

Nel caso di specie, dalla specifica normativa di settore (regio decreto 1127/1939) discende che tra le "tasse di brevetto" è annoverata anche la tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto stesso. Ciò vuol dire che la fattispecie in esame è riconducibile nel "settore tributario allargato" che comprende imposte, tasse e prestazioni obbligatorie di vario genere.

La Corte ha poi osservato che non appare compatibile con il sistema tributario vigente, in linea generale, la possibilità di provare i pagamenti di imposte e tasse in modo "diverso" dalla prova scritta, escludendo anche la possibilità di provare tali pagamenti mediante prova testimoniale o tramite presunzioni, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto ripetutamente modo di rilevare proprio con riferimento a diversi tipi di imposte e tasse (cfr. sentenze 1487/1973, 5344/1981 e 2183/1981).

D'altro canto, dal punto di vista sostanziale, la Corte ha dichiarato di avere già avuto occasione di ribadire la natura tributaria della tassa in questione osservando che la disciplina sui brevetti sanziona l'inadempimento di un'obbligazione tributaria (sentenza 1883/1998), ma l'obiettivo non è soltanto quello di proteggere l'interesse erariale alla riscossione delle tasse per il mantenimento del brevetto, realizzabile attraverso soprattasse e pene pecuniarie, coattivamente riscuotibili unitamente al tributo insoluto. La decadenza, infatti, realizza una finalità ulteriore, che si coglie quando si rifletta che, nel quadro di una costituzione economica che riconosce la libertà d'iniziativa (articolo 41 Cost.), le privative industriali, sottraendo temporaneamente alla concorrenza produzioni tecnicamente innovative, si presentano quali regimi eccezionali dell'impresa.

L'eccezionalità della privativa legittima, quindi, secondo la ratio legis impressa nella motivazione della sentenza 1883/1998, la scelta legislativa di gravare il titolare del privilegio di particolari oneri e sanzionarne l'inadempimento con la perdita del privilegio. In altri termini, si "deve tener conto, in tema di decadenza e di cause che la impediscono, dei dati testuali e sistematici, in quanto la decadenza del brevetto è, quo ad effectum, misura coerente alla costituzione economica concorrenziale e, quindi, agli interessi fondamentali della collettività".

Con la sentenza 10219/2009, la Corte di cassazione, contrariamente all'assunto del giudice di merito, ha ribadito che il mancato pagamento della tassa per il brevetto, nei termini prescritti dalla legge, comporta per il titolare la necessaria decadenza dal brevetto stesso. Ciò in quanto, nella specificità della disciplina sui brevetti, l'articolo 47 del regio decreto 1127/1939 stabilisce che la tassa annuale deve esse pagata anticipatamente entro il termine corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda e che, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa; il mancato rispetto di detti termini è sancito con la decadenza dal brevetto (articolo 55).

L'eventuale prova deve essere data esclusivamente attraverso la produzione della documentazione relativa all'effettivo pagamento e, rientrando la fattispecie in questione all'interno dell'apparato tributario vigente dove non è data la possibilità di provare i pagamenti delle imposte e delle tasse in modo diverso dalla prova scritta, non può assumere valore in tale contesto il sistema processuale di prova basato su testimonianze e presunzioni (cfr. articoli 90 e 95 del regio decreto 1127/1939).

In sostanza, proprio in base ai detti assunti normativi si capisce che il sistema (amministrativo e processuale) non prevede la possibilità di provare l'avvenuto pagamento se non tramite prova documentale, quale è, espressamente, l'attestazione comprovante l'assolvimento della tassa dovuta.

Ma, in conclusione, l'interesse della vicenda trattata non risiede tanto nell'ineccepibile motivazione della sentenza, la quale non fa altro che confermare un generale principio giuridico in tema di prova, quanto piuttosto nell'incomprensibile e irrazionale giudicato di merito che ha surrettiziamente ammesso provata una circostanza che in tal modo non poteva essere provata, necessitando di un principio di prova scritta.

Disciplina dei brevetti. Cenni

La materia dei brevetti, oltre che dagli articoli 2584-2591 del codice civile, è oggi disciplinata dal Codice dei diritti di proprietà industriale di cui al Dlgs 30/2005, che ha abrogato il regio decreto 1127/1939 con effetto dal 19 marzo 2005.

Il "brevetto" è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto le "invenzioni industriali" e i "modelli di utilità" (brevetto nazionale). La prima designa una soluzione nuova e originale di un problema tecnico, atta a essere realizzata e applicata in campo industriale e può riguardare un prodotto o un procedimento (articolo 45 del Dlgs 30/2005).

Il monopolio per le invenzioni industriali decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni. La tutela della titolarità dell'invenzione industriale può anche essere chiesta per tutto il territorio comunitario (marchio comunitario), ovvero per i paesi europei firmatari della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (brevetto europeo).

Dal punto di vista soggettivo, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale, in presenza dei seguenti requisiti per la brevettazione (articoli 46 e seguenti del Dlgs 30/2005): "novità", "originalità", "industrialità", "liceità".

E' previsto il pagamento delle tasse di brevetto anticipate per il primo quadriennio nonché le tasse annuali, successive al primo quadriennio, da corrispondere anch'esse anticipatamente.


Fonte: Agenzia Entrate

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