Contribuenti minimi, riallineamento delle divergenze Ias, affrancamento dei maggiori valori emersi a seguito di operazioni straordinarie e rivalutazione dei beni immobili d'impresa. In tali ambiti, istituendo dieci codici tributo, si muove l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 127/E del 25 maggio.

Codice tributo a doppia valenza per i contribuenti minimi

È "1800" il codice tributo che imprenditori e lavoratori autonomi aderenti al regime dovranno utilizzare sia per versare la loro imposta sostitutiva del 20% sia per utilizzare in compensazione l'eventuale eccedenza di ritenute subite.

Riallineamento delle divergenze Ias

Con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) sono state introdotte una serie di disposizioni con l'obiettivo di "rafforzare" la derivazione del risultato fiscale dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali da quello di bilancio. Il decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) dà la possibilità agli Ias adopter di riallineare sia le divergenze che non si sarebbero manifestate se tali nuove regole fossero state applicate sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali sia quelle emerse in sede di first time adoption per effetto di quanto previsto dal primo decreto Ias relativamente a valutazione di beni fungibili ed eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento (Dlgs 38/2005, articolo 13, commi 2, 5 e 6).

In particolare, il Dl 185/2008 prevede diverse modalità di riallineamento delle divergenze esistenti al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in relazione alle quali la risoluzione 27/2009 ha istituito i seguenti codici tributo:

1817 - "Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008"

1818 - "Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008"

1819 - "Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)"

1820 - "Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)".

 

Il pagamento dei tributi deve avvenire in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il prossimo 16 giugno.

Riallineamento da operazioni straordinarie

Il decreto "anticrisi" offre anche l'opportunità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività immateriali, attività finanziarie (immobilizzate e del circolante), rimanenze e crediti, emersi in seguito a conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni. Tre, a seconda delle attività, i codici tributo utilizzabili:

1821 - "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali"

1822 - "Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività"

1823 - "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti"

Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il termine fissato per il saldo delle imposte

relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Rivalutazione dei beni immobili d'impresa

I titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, compresi gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, possono rivalutare i beni immobili in proprietà, escluse le aree fabbricabili e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, iscritti in bilancio sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 sia in quello successivo (Dl 185/2008, articolo 15, commi 16-23).

Nel caso si opti per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione (necessaria per "minimi" e soggetti in contabilità semplificata), le previste imposte sostitutive vanno versate utilizzando i codici tributo:

1824 - "Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 - Maggiori valori dei beni"

1825 - "Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 - Saldo attivo".

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate, di cui la prima entro la scadenza su indicata, le successive entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In tal caso, insieme alla rata vanno pagati anche gli interessi legali.


Fonte: Agenzia Entrate

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